Codice di Deontologia Professionale Degli Iscritti
all’Albo dei Dottori Agronomi e Dottori Forestali (Adottato dal Conaf il
30 Novembre 2006)
SEZIONE I - PREMESSA
Articolo 1 - Natura delle norme deontologiche
Articolo 2 - Ambito di applicazione
SEZIONE II - PRINCIPI GENERALI
Articolo 3 - Indipendenza ed obiettività
Articolo 4 - Integrità e riservatezza
Articolo 5 - Aggiornamento professionale
Articolo 6 - Assicurazione rischi professionali
SEZIONE III - RAPPORTI CON I CLIENTI.
Articolo 7 - Accettazione dell’incarico
Articolo 8 - Esecuzione dell’incarico
Articolo 9 - Cessazione dell’incarico
Articolo 10 - Fondi dei clienti, garanzie e prestiti
Articolo 11 – Tariffa professionale e qualità della prestazione
SEZIONE IV - RAPPORTI TRA I COLLEGHI
Articolo 12 - Cooperazione tra colleghi
Articolo 13 - Rispetto dei colleghi
Articolo 14 - Concorrenza leale
Articolo 15 - Riservatezza sull’operato dei colleghi
Articolo 16 - Subentro ad un collega
SEZIONE V - RAPPORTI ORDINISTICI
Articolo 17 - Compiti e doveri nei confronti dell’Ordine
Articolo 18 - Svolgimento del mandato
Articolo 19 - Incompatibilità
SEZIONE VI - ALTRI RAPPORTI
Articolo 20 - Rapporti con i collaboratori e i dipendenti
Articolo 21 - Rapporti con i pubblici uffici e le istituzioni
Articolo 22 - Rapporti con enti privati, organismi associativi, centri
di assistenza e simili
Articolo 23 - Rapporti con altri professionisti
Articolo 24 - Rapporti con i mezzi d’informazione
Articolo 25 - Contesto operativo e rapporti con l’ambiente
SEZIONE VII – SANZIONI DISCIPLINARI
Articolo 26 – Applicazione delle norme
Articolo 27 - Obbligo di vigilanza
SEZIONE VIII – DISPOSIZIONI FINALI
Articolo 28 - Validità ed entrata in vigore
- SEZIONE I - PREMESSA
L’esercizio della professione degli iscritti all’Albo dei Dottori
Agronomi e Dottori Forestali è attività di scienza e di pubblica
utilità; la fiducia è alla base dei rapporti professionali dell’iscritto
che deve comportarsi con buona fede, correttezza, lealtà e sincerità.
Il codice si compone di precetti particolari che integrano i principi
generali dell’ordinamento professionale, il quale, fra l’altro,
attribuisce ai Consigli degli Ordini provinciali il compito di
assicurarne il pieno rispetto attraverso l’esercizio del potere
disciplinare nei confronti di tutti gli iscritti all’Albo.
Articolo 1
NATURA DELLE NORME DEONTOLOGICHE
Il presente codice ha natura di regolamento interno all’Ordine
professionale dei Dottori Agronomi e Dottori Forestali e contiene norme
di comportamento, tratte dalle regole di condotta affermatesi nel campo
professionale, che hanno carattere precettivo e vincolante, sia per la
l’aspetto sostanziale, che per quello sanzionatorio.
Articolo 2
AMBITO DI APPLICAZIONE
Le norme deontologiche si applicano a tutti gli iscritti all’Albo dei
Dottori Agronomi e Dottori Forestali nell’ambito della loro attività,
nei rapporti con i colleghi, con l’Ordine, con i clienti e nei rapporti
con terzi. Le norme sono applicabili anche ai tirocinanti.
- SEZIONE II - PRINCIPI GENERALI
Articolo 3
INDIPENDENZA ED OBIETTIVITÀ
L’iscritto all’Albo affida la sua reputazione alla propria coscienza,
obiettività, competenza ed etica professionale; egli non può, in ogni
caso, rinunciare alla sua libertà ed indipendenza professionale. Non fa
discriminazione di religione, razza, nazionalità, ideologia politica,
sesso e classe sociale.
Articolo 4
INTEGRITÀ E RISERVATEZZA
Il comportamento dell’iscritto all’Albo deve essere consono alla dignità
e al decoro professionale anche al di fuori dell’esercizio della
professione; deve adempiere agli obblighi assunti nei confronti di
terzi, per non compromettere la fiducia nei confronti di chi esercita la
professione.
L’iscritto all’Albo, oltre a rispettare il segreto professionale,
mantiene un atteggiamento di riserbo sulle notizie apprese
nell’esercizio della professione anche se queste riguardano la sfera
personale del cliente o di coloro che sono a lui legati da vincoli
familiari ed economici.
Articolo 5
Aggiornamento professionale
L’iscritto all’Albo ha il dovere del continuo aggiornamento
professionale, al fine di garantire un elevato livello qualitativo alla
propria attività.
Articolo 6
Assicurazione rischi professionali
L’iscritto all’Albo deve porsi nelle condizioni di poter risarcire gli
eventuali danni causati nell’esercizio della professione anche mediante
una adeguata copertura assicurativa.
- SEZIONE III - RAPPORTI CON I CLIENTI
Articolo 7
ACCETTAZIONE DELL’INCARICO
L’iscritto all’Albo deve far conoscere tempestivamente al cliente la sua
decisione di accettare o meno l’incarico. Egli deve adoperarsi, nei
limiti del possibile, perché il mandato sia conferito per iscritto al
fine di meglio indicarne limiti e contenuti. Qualora il mandato sia
verbale, è opportuno che ne dia conferma scritta al cliente.
L’iscritto all’Albo che accetta un incarico deve assicurare la
competenza richiesta ed una adeguata organizzazione dello studio,
inoltre deve fornire al cliente ogni dettaglio riguardo all’attività da
svolgere ed ai relativi compensi, nonché ogni altra informazione
inerente all’incarico a garanzia della trasparenza contrattuale.
Articolo 8
ESECUZIONE DELL’INCARICO
L’iscritto all’Albo deve usare la diligenza e la perizia richieste per
il tipo di incarico affidatogli; deve anteporre gli interessi del
cliente a quelli personali. Ciò non può, in alcun caso, incidere sulla
dignità ed il decoro del professionista e limitare il diritto al suo
compenso. Egli non deve assumere, durante l’esecuzione dell’incarico,
interessi personali o cointeressenze di natura economico-professionale.
Articolo 9
CESSAZIONE DELL’INCARICO
L’iscritto all’Albo non deve proseguire l’incarico se la condotta e le
richieste del cliente ne impediscono il corretto svolgimento, né qualora
sopravvengano circostanze o vincoli che possano influenzare la sua
libertà di giudizio o condizionare il suo operato.
Allorché, per qualsiasi motivo, non sia in grado di proseguire
l’incarico egli ha il dovere di informare il cliente e chiedere di
essere sostituito o affiancato da altro professionista.
Articolo 10
FONDI DEI CLIENTI, GARANZIE E PRESTITI
L’iscritto all’Albo non deve impegnarsi patrimonialmente o fornire
garanzie al cliente o per suo conto.
L’iscritto all’Albo che detiene somme del cliente o per suo conto deve
operare con rigore ed applicare i principi della buona amministrazione e
della corretta contabilità.
Articolo 11
TARIFFA PROFESSIONALE E QUALITÀ DELLA PRESTAZIONE
La tariffa professionale è garanzia della qualità della prestazione,
qualità che deve essere comunque mantenuta qualunque sia il compenso
pattuito con il committente.
- SEZIONE IV - RAPPORTI TRA I COLLEGHI
Articolo 12
Cooperazione tra colleghi
Lealtà, correttezza, considerazione, cortesia, cordialità e spirito di
collaborazione sono alla base dei rapporti con i propri colleghi, al
fine di sostenere una comune cultura ed armonizzare una medesima
identità professionale, pur nella diversità dei settori in cui si
articola la professione.
Articolo 13
Rispetto dei colleghi
L’iscritto all’Albo deve astenersi da critiche denigratorie nei
confronti dei colleghi e, qualora avesse motivate riserve sul
comportamento professionale di un collega, deve informare il Presidente
del proprio Ordine ed attenersi alle disposizioni ricevute.
Egli deve, in ogni caso, evitare l’uso di toni animosi, linguaggio
sconveniente ed espressioni irriguardose nei confronti dei colleghi, in
particolar modo nello svolgimento dell’attività professionale.
Articolo 14
Concorrenza leale
L’iscritto all’Albo non può, al fine di ottenere incarichi
professionali, ricorrere a mezzi incompatibili con la propria dignità,
quali la denigrazione dei colleghi, la non veridicità curricolare,
l’enfasi della propria carica sociale, né gli è consentito, a tale
scopo, procurare o fornire vantaggi o assicurazioni esterne al rapporto
professionale.
Articolo 15
Riservatezza sull’operato dei colleghi
L’iscritto all’Albo non può divulgare scritti o informazioni riservate,
ricevute anche occasionalmente da un collega.
Articolo 16
Subentro ad un collega
L’iscritto all’Albo chiamato a subentrare in un incarico precedentemente
affidato ad un collega, lo può accettare solo dopo completo e definitivo
esonero del primo incaricato; egli è tenuto, inoltre, a rendere nota la
propria posizione al collega al quale subentra e nel caso dubbio o di
evidenti controversie, dovrà informare il Consiglio del proprio Ordine
con adeguata relazione.
L’iscritto all’Albo che venga sostituito da altro collega deve prestare
al subentrante piena collaborazione e adoperarsi affinché il subentro
avvenga senza pregiudizio per il cliente.
- SEZIONE V - RAPPORTI ORDINISTICI
Articolo 17
Compiti e doveri nei confronti dell’Ordine
L’iscritto all’Albo ha il dovere di collaborare fattivamente e
disinteressatamente con il Consiglio dell’Ordine Provinciale cui
appartiene per l’attuazione delle finalità istituzionali. Solo per
validi motivi egli può non accettare o dimettersi da un incarico a cui è
stato chiamato.
Qualora convocato dal Presidente o dal Consiglio dell’Ordine
Provinciale, egli deve presentarsi e fornire tutti i chiarimenti che gli
vengano richiesti.
L’iscritto all’Albo si adegua alle deliberazioni del proprio Ordine e,
se in disaccordo, si opporrà ad esse nella sede competente, fermo
restando il suo adeguamento nell’attesa di recepimento del proprio
ricorso.
L’iscritto all’Albo ha il dovere di comunicare all’Ordine l’inserimento
in commissioni e organismi consultivi derivante da segnalazione
dell’Ordine medesimo.
Articolo 18
Svolgimento del mandato
L’iscritto all’Albo nello svolgimento del suo mandato elettivo a livello
locale e/o nazionale deve svolgere la sua funzione con diligenza ed
imparzialità, nell’esclusivo interesse generale degli iscritti che
rappresenta.
Egli, inoltre, non deve utilizzare la carica ricoperta all’interno
dell’Ordine a scopo politico o per porsi in condizioni di concorrenza
sleale a livello professionale.
Articolo 19
Incompatibilità
Oltre ai casi previsti dalla Legge, è da considerarsi incompatibile
l'accettazione di cariche istituzionali di qualsiasi livello interne
all'Ordine, se la propria realtà professionale è confliggente con
l'obiettività di giudizio richiesta dal ruolo specifico.
La carica di Consigliere Provinciale o Nazionale è incompatibile con
incarichi di dirigente di un partito politico assunti a livello
Provinciale, Regionale o Nazionale.
- SEZIONE VI - ALTRI RAPPORTI
Articolo 20
Rapporti con i collaboratori e i dipendenti
L’iscritto all’Albo deve improntare i rapporti con i propri
collaboratori e dipendenti sul reciproco rispetto e sull’indipendenza
morale ed economica, rispettando le norme dei contratti collettivi per
gli studi professionali, per quanto attiene le qualifiche e le
retribuzioni.
Deve evitare di fruire della collaborazione di terzi che esercitano
abusivamente la professione e non deve distogliere con mezzi non
corretti i collaboratori altrui.
L’iscritto all’Albo non può dare in subappalto lavoro intellettuale o
ricercarne lo sfruttamento dello stesso.
Articolo 21
Rapporti con i pubblici uffici e le istituzioni
L’iscritto all’Albo si comporta con rispetto delle pubbliche funzioni e
cortesia con i Magistrati e i funzionari della Pubblica Amministrazione,
senza assumere atteggiamenti in contrasto con la propria dignità
professionale.
L’iscritto all’Albo cui sia demandata qualsiasi forma di autorità, sia
per appartenenza ad Amministrazioni ed organismi pubblici, sia per
incarico degli stessi, non può avvalersi direttamente o per interposta
persona dei poteri o del prestigio inerenti alla carica o all’ufficio
pubblico esercitato per trarre un vantaggio professionale per sé o per
gli altri.
L’iscritto all’Albo non deve mai assumere incarichi in condizioni di
incompatibilità ai sensi della vigente normativa, né quando si trovi in
condizioni tali da determinare concorrenza sleale.
Articolo 22
Rapporti con enti privati, organismi associativi, centri di assistenza e
simili
L’iscritto all’Albo, nel caso di rapporti con Enti privati, organismi
associativi, centri di assistenza e, in generale, organizzazioni
collettive o con ditte private, deve osservare, per le proprie
competenze professionali, l’autonomia e l’onestà intellettuale proprie
della libera professione, prescindendo da eventuali altre, ancorché
concomitanti, attività svolte nell’ambito di convenzioni stipulate con
gli stessi.
E’ in ogni caso vietata ogni forma di accaparramento mediante
l’utilizzazione di detti rapporti come veicolo di clientela, sia
direttamente che indirettamente.
Articolo 23
Rapporti con altri professionisti
L’iscritto all’Albo, qualora nell’esercizio della professione abbia
rapporti con iscritti ad altri albi professionali, deve attenersi al
principio del reciproco rispetto e della salvaguardia delle specifiche
competenze, assumendo un comportamento leale e corretto.
Egli, pertanto, sottoscrive solo le prestazioni professionali che abbia
svolto e/o diretto personalmente, nonché quelle svolte in forma
collegiale, coordinata o comunque in gruppo, solo quando siano
specificati e rispettati i limiti di competenza professionale e di
responsabilità dei singoli membri del collegio o gruppo.
L’iscritto all’Albo non sottoscrive le prestazioni professionali in
forma paritaria unitamente a persone che, per norme vigenti, non le
possono svolgere.
Articolo 24
Rapporti con i mezzi d’informazione
E’ consentito, ai sensi dell’art. 2 D.L. 4/7/2006 n. 223 convertito con
L. 04/08/2006 n. 248, “svolgere pubblicità informativa circa i titoli e
le specializzazioni professionali, le caratteristiche del servizio
offerto, nonché il prezzo e i costi complessivi delle prestazioni
secondo criteri di trasparenza e veridicità del messaggio il cui
rispetto è verificato dall’ordine“. La pubblicità, pertanto, non può
essere comparativa, autoreferenziale, laudativa, enfatizzante,
denigratoria, suggestiva, ingannevole, né determinare condizioni di
accaparramento.
Articolo 25
Contesto operativo e rapporti con l’ambiente
L’iscritto all’Albo ha perfetta coscienza che il proprio esercizio
professionale costituisce attività di pubblica utilità, essendogli
demandata la salvaguardia dell’ambiente (acqua, suolo, paesaggio e
territorio), nonché la sicurezza e la qualità degli alimenti; egli è
perciò responsabile moralmente e in solido della propria attività
intellettuale, sia essa progettuale, direttiva o consultiva, nei
confronti dei committenti e dell’intera collettività.
Nello svolgimento della sua attività l’iscritto all’Albo deve adoperarsi
per migliorare le condizioni ecologiche dell’ambiente nel quale opera in
un’ottica di sviluppo sostenibile, individuando fra tutte le soluzioni
tecniche disponibili quelle in grado di salvaguardare e migliorare gli
equilibri naturali, di salvaguardare e incrementare la biodiversità e di
tutelare la salute pubblica. La sua attività deve svolgersi nel rispetto
delle regole dettate dai protocolli internazionali.
E' motivo di indifferibile e grave sanzione disciplinare la
partecipazione dell’iscritto all’Albo a consulenze, progetti, avalli
professionali, svolti con evidente superficialità concettuale e con
manifesta negligenza o per mero vantaggio venale, concernenti le
attività che influiscono direttamente e indirettamente sugli equilibri
ambientali e naturali.
- SEZIONE VII – SANZIONI DISCIPLINARI
Articolo 26
Applicazione delle norme
Le presenti norme deontologiche definiscono gli “abusi” e le “mancanze
nell’esercizio della professione” ed individuano i “fatti lesivi della
dignità o del decoro professionale” richiamati all’art. 37 della L. 7
gennaio 1976 n. 3 e pertanto l’inosservanza delle stesse comporta, ai
sensi del medesimo Articolo, l’erogazione delle sanzioni disciplinari
previste dall’Ordinamento Professionale.
Le sanzioni vengono comminate secondo quanto previsto dal Titolo V
dell’Ordinamento Professionale (L. 7 gennaio 1976, n. 3 e successive
integrazioni e modificazioni).
Articolo 27
Obbligo di vigilanza
La vigilanza del rispetto delle presenti norme deontologiche e
l’applicazione scrupolosa e tempestiva di quanto in esse previsto,
costituisce obbligo inderogabile per i componenti del Consiglio
dell’Ordine.
E’ in ogni caso auspicabile che ciascun iscritto, pur nel rigetto di
ogni intento delatorio, si adoperi per il rispetto delle stesse e
segnali al Consiglio dell'Ordine ogni circostanza in contrasto con esse
di cui lo stesso sia venuto a conoscenza.
- SEZIONE VIII – DISPOSIZIONI FINALI
Articolo 28
Validità ed entrata in vigore
Le presenti norme sono comuni a tutti i professionisti iscritti all’Albo
dei Dottori Agronomi e Dottori Forestali, sia nella sezione A che nella
sezione B, i quali devono rispettarle e farle rispettare. La loro
inosservanza costituisce infrazione disciplinare ed attiva la funzione
di magistratura dell’Ordine Professionale a tutela del valore e della
dignità della professione.
Le presenti norme deontologiche sostituiscono il precedente Codice
Deontologico diffuso dal Presidente del Consiglio Nazionale dei Dottori
Agronomi e Dottori Forestali ai Presidenti degli Ordini Provinciali in
forma di linee guida con lettera prot. n. 669 del 28/04/1994, e
completano le norme e i regolamenti che disciplinano la professione
degli iscritti all’albo.
Il presente Codice deontologico entra in vigore dalla data di adozione
da parte del Conaf.