ELEZIONI CONSIGLIO PROVINCIALE 2009-2013
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Competenze Professionali - ART.2 - Attività professionali. LEGGE 7 gennaio 1976, n. 3 (G.U.n.17
del 21/1/76) modifica ed integrata alla legge n. 152/92
1. Sono di
competenza dei dottori agronomi e dei dottori forestali le attività
volte a valorizzare e gestire i processi produttivi agricoli, zootecnici
e forestali, a tutelare l'ambiente e, in generale, le attività
riguardanti il mondo rurale. In particolare, sono di competenza dei
dottori agronomi e dei dottori forestali:
a) la direzione, l'amministrazione, la gestione, la contabilità, la
curatela e la consulenza, singola o di gruppo, di imprese agrarie,
zootecniche e forestali e delle industrie per l'utilizzazione, la
trasformazione e la commercializzazione dei relativi prodotti;
b) lo studio, la progettazione, la direzione, la sorveglianza, la
liquidazione, la misura, la stima, la contabilità e il collaudo delle
opere di trasformazione e di miglioramento fondiario, nonchè delle opere
di bonifica e delle opere di sistemazione idraulica e forestale, di
utilizzazione e regimazione delle acque e di difesa e conservazione del
suolo agrario, semprechè queste ultime, per la loro natura
prevalentemente extra-agricola o per le diverse implicazioni
professionali non richiedano anche la specifica competenza di
professionisti di altra estrazione;
c) lo studio, la progettazione, la direzione, la sorveglianza, la
liquidazione, la misura, la stima, la contabilità e il collaudo di opere
inerenti ai rimboschimenti, alle utilizzazioni forestali, alle piste da
sci ed attrezzature connesse, alla conservazione della natura, alla
tutela del paesaggio ed all'assestamento forestale;
d) lo studio, la progettazione, la direzione, la sorveglianza, la
liquidazione, la misura, la stima, la contabilità ed il collaudo,
compresa la certificazione statica ed antincendio dei lavori relativi
alle costruzioni rurali e di quelli attinenti alle industrie agrarie e
forestali, anche se iscritte al catasto edilizio urbano, ai sensi
dell'articolo 1 comma 5 del decreto-legge 27 aprile 1990, n. 90,
convertito, con modificazioni, dalla legge 26 giugno 1990, n. 165,
nonchè dei lavori relativi alle opere idrauliche e stradali di
prevalente interesse agrario e forestale ed all'ambiente rurale, ivi
compresi gli invasi artificiali che non rientrano nelle competenze del
servizio dighe del Ministero dei lavori pubblici;
e) tutte le operazioni dell'estimo in generale, e, in particolare, la
stima e i rilievi relativi a beni fondiari, capitali agrari, produzioni
animali e vegetali dirette o derivate, mezzi di produzione, acque,
danni, espropriazioni, servitù nelle imprese agrarie, zootecniche e
forestali e nelle industrie per l'utilizzazione, la trasformazione e la
commercializzazione dei relativi prodotti;
f) i bilanci, la contabilità, gli inventari e quant'altro attiene
all'amministrazione delle aziende e imprese agrarie, o di trasformazione
e commercializzazione dei relativi prodotti e all'amministrazione delle
associazioni di produttori, nonchè le consegne e riconsegne di fondi
rustici;
g) l'accertamento di qualità e quantità delle produzioni agricole,
zootecniche e forestali e delle relative industrie, anche in
applicazione della normativa comunitaria, nazionale e regionale;
h) la meccanizzazione agrario-forestale e la relativa attività di
sperimentazione e controllo nel settore applicativo;
i) i lavori e gli incarichi riguardanti la coltivazione delle piante, la
difesa fitoiatrica, l'alimentazione e l'allevamento degli animali,
nonchè la conservazione, il commercio, l'utilizzazione e la
trasformazione dei relativi prodotti;
l) lo studio, la progettazione, la direzione, la sorveglianza, la
liquidazione, la misura, la stima, la contabilità ed il collaudo dei
lavori relativi alla tutela del suolo, delle acque e dell'atmosfera, ivi
compresi i piani per lo sfruttamento ed il ricupero di torbiere e di
cave a cielo aperto, le opere attinenti all'utilizzazione e allo
smaltimento sul suolo agricolo di sottoprodotti agro-industriali e di
rifiuti urbani, nonchè la realizzazione di barriere vegetali antirumore;
m) i lavori catastali, topografici e cartografici sia per il catasto
rustico che per il catasto urbano;
n) la valutazione per la liquidazione degli usi civici e l'assistenza
della parte nella stipulazione di contratti individuali e collettivi
nelle materie di competenza;
o) le analisi fisico-chimico-microbiologiche del suolo, dei mezzi di
produzione e dei prodotti agricoli, zootecnici e forestali e le analisi,
anche organolettiche, dei prodotti agro-industriali e l'interpretazione
delle stesse;
p) la statistica, le ricerche di mercato, il marketing, le attività
relative alla cooperazione agricolo-forestale, alla industria di
trasformazione dei prodotti agricoli, zootecnici e forestali ed alla
loro commercializzazione, anche organizzata in associazioni di
produttori, in cooperative e in consorzi;
q) gli studi di assetto territoriale ed i piani zonali, urbanistici e
paesaggistici; la programmazione, per quanto attiene alle componenti
agricolo-forestali ed ai rapporti città campagna; i piani di sviluppo di
settore e la redazione nei piani regolatori di specifici studi per la
classificazione del territorio rurale, agricolo, forestale;
r) lo studio, la progettazione, la direzione, la sorveglianza, la
misura, la stima, la contabilità ed il collaudo di lavori inerenti alla
pianificazione territoriale ed ai piani ecologici per la tutela
dell'ambiente; la valutazione di impatto ambientale ed il successivo
monitoraggio per quanto attiene agli effetti sulla flora e la fauna; i
piani paesaggistici e ambientali per lo sviluppo degli ambiti naturali,
urbani ed extraurbani; i piani ecologici e i rilevamenti del patrimonio
agricolo e forestale;
s) lo studio, la progettazione, la direzione, la sorveglianza, la
misura, la stima, la contabilità ed il collaudo di lavori inerenti alla
valutazione delle risorse idriche ed ai piani per la loro utilizzazione
sia a scopo irriguo che per le necessità di approvvigionamento nel
territorio rurale;
t) lo studio, la progettazione, la direzione e il collaudo di interventi
e di piani agrituristici e di acquacoltura;
u) la progettazione e la direzione dei lavori di costruzioni rurali in
zone sismiche di cui agli articoli 17 e 18 della legge 2 febbraio 1974,
n. 64;
v) la progettazione, la direzione, la sorveglianza, la liquidazione, la
misura, la contabilità ed il collaudo di lavori relativi al verde
pubblico, anche sportivo, e privato, ai parchi naturali urbani ed
extraurbani, nonchè ai giardini e alle opere a verde in generale;
z) il recupero paesaggistico e naturalistico; la conservazione di
territori rurali, agricoli e forestali; il recupero di cave e discariche
nonchè di ambienti naturali;
aa) le funzioni peritali e di arbitrato in ordine alle attribuzioni
indicate nelle lettere precedenti;
bb) l'assistenza e la rappresentanza in materia tributaria e le
operazioni riguardanti il credito ed il contenzioso tributario attinenti
alle materie indicate nelle lettere precedenti;
cc) le attività, le operazioni e le attribuzioni comuni con altre
categorie professionali ed in particolare quelle richiamate
nell'articolo 19 del regio decreto 11 febbraio 1929, n. 274, ivi
comprese quelle elencate sotto le lettere a), d), f), m), n)
dell'articolo 16 del medesimo regio decreto n. 274 del 1929 e quelle di
cui all'articolo 1 del regio decreto 16 novembre 1939, n. 2229 ed agli
articoli 1 e 2 della legge 5 novembre 1971, n. 1086, nei limiti delle
competenze dei geometri.
2. I dottori agronomi e i dottori forestali hanno la facoltà di svolgere
le attività di cui al comma 1 anche in settori diversi da quelli ivi
indicati quando siano connesse o dipendenti da studi o lavori di loro
specifica competenza.
3. Per gli incarichi di notevole complessità sono ammessi i lavori di
gruppo, formato da più professionisti, se necessario ed opportuno anche
di categorie professionali diverse, responsabili con firma congiunta.
Sono di norma da espletare in collaborazione di gruppo interdisciplinare
gli incarichi relativi alle bonifiche con impianti idraulici di notevole
portata, quelli relativi alla difesa del suolo ed alla regimazione delle
acque se attuate con strutture complesse e su aree di notevole
estensione, nonchè gli incarichi relativi alla pianificazione che non
sia limitata all'aspetto agricolo e rurale, con particolare riguardo ai
piani regolatori generali ed ai programmi di fabbricazione.
4. L'elencazione di cui al comma 1 non pregiudica l'esercizio di ogni
altra attività professionale dei dottori agronomi e dei dottori
forestali, nà di quanto può formare oggetto dell'attività professionale
di altre categorie a norma di leggi e regolamenti.