LEGGE 10 febbraio 1992, n. 152 (S.O.G.U. n. 450 del
24/2/92) - Modifica ed integrazioni della legge 7 gennaio 1976,n. 3, e
nuove norme concernenti l'ordinamento della professione di dottore
Agronomo e di Dottore Forestale
Preambolo
La camera dei deputati ed il senato della repubblica hanno approvato;
Il presidente della repubblica
Promulga.
La seguente legge:
art. 1.
1 . L'articolo 1 della legge 7 gennaio 1976, n. 3, è sostituito dal
seguente:
"art.1. - titoli di dottore agronomo e di dottore forestale. - 1. I
titoli di dottore agronomo e di dottore forestale, al fine
dell'esercizio delle attività di cui all'articolo 2,spettano a coloro
che abbiano conseguito l'abilitazione all'esercizio della professione e
siano iscritti in un albo a norma dell'articolo 3.
2. Possono accedere all'esame di stato per l'abilitazione all'esercizio
della professione i laureati della facoltà di agraria."
art. 2.
1 . L'articolo 2 della legge 7 gennaio 1976, n. 3, è sostituito dal
seguente:
"art.2. - attività professionale. - 1. Sono di competenza dei dottori
agronomi e dei dottori forestali le attività volte a valorizzare e
gestire i processi produttivi agricoli,zootecnici e forestale, a
tutelare l'ambiente e, in generale, le attività riguardanti il mondo
rurale. In particolare, sono di competenza dei dottori agronomi e dei
dottori forestali:
a) la direzione, l'amministrazione, la gestione, la contabilità, la
curatela e la consulenza, singola o di gruppo, di imprese agrarie,
zootecniche e forestali e delle industrie per l'utilizzazione, la
trasformazione e la commercializzazione dei relativi prodotti;
b) lo studio, la progettazione, la direzione,la sorveglianza, la
liquidazione, la misura, la stima, la contabilità e il collaudo delle
opere di trasformazione e di miglioramento fondiario, nonché delle opere
di bonifica e delle opere di sistemazione idraulica e forestale, di
utilizzazione e regimazione delle acque e di difesa e conservazione del
suolo agrario, semprechè queste ultime, per la loro natura
prevalentemente extra-agricola o per le diverse implicazioni
professionali, non richiedono anche la specifica competenza di
professionisti di altra estrazione;
c) lo studio, la progettazione, la direzione,la sorveglianza, la
liquidazione, la misura, la stima, la contabilità e il collaudo di opere
inerenti ai rimboschimenti,alle utilizzazioni forestali,alle piste da
sci ed attrezzature connesse, alla conservazione della natura, alla
tutela del paesaggio ed all'assestamento forestale;
d) lo studio, la progettazione, la direzione,la sorveglianza, la
liquidazione, la misura, la stima, la contabilità ed il collaudo,
compresa la certificazione statistica ed antincendio, dei lavori
relativi alle costruzioni rurali e di quelli attinenti alle industrie
agrarie e forestali, anche se iscritte al catasto edilizio urbano ai
sensi dell'articolo 1, comma 5, del decreto-legge 27 aprile 1990, n.90,
convertito, con modificazioni, dalla legge 26 giugno 1990, n. 165,
nonché dei lavori relativi alle opere idrauliche e stradali di
prevalente interesse agrario e forestale ed all'ambiente rurale, ivi
compresi gli invasi artificiali che non rientrano nelle competenze del
servizio dighe del ministero dei lavori pubblici;
e) tutte le operazioni dell'estimo in generale e, in particolare, la
stima e i rilievi relativi a beni fondiari, capitali agrari, produzioni
animali e vegetali dirette o derivate, mezzi di produzione, acque,
danni, espopriazioni, servitù nelle imprese agrarie, zootecniche e
forestali e nelle industrie per l'utilizzazione, la trasformazione e la
commercializzazione dei relativi prodotti;
f) i bilanci, la contabilità, gli inventari e quant'altro attiene alla
amministrazione delle aziende e imprese agrarie, zootecniche e forestali
o di trasformazione e commercializzazione dei relativi prodotti e
all'amministrazione delle associazioni di produttori, nonché le consegne
e riconsegne di fondi rustici;
g) l'accertamento di qualità e quantità delle produzioni agricole,
zootecniche e forestali e delle relative industrie, anche in
applicazione della normativa comunitaria, nazionale e regionale;
h) la meccanizzazione agrario-forestale e la relativa attività di
sperimentazione e controllo nel settore applicativo;
i) i lavori e gli incarichi riguardanti la coltivazione delle piante, la
difesa fitoiatrica, l'alimentazione e l'allevamento degli animali,
nonché la conservazione, il commercio, l'utilizzazione e la
trasformazione dei relativi prodotti;
l) lo studio, la progettazione, la direzione, la sorveglianza,la
liquidazione, la misura, la stima, la contabilità ed il collaudo dei
lavori relativi alla tutela del suolo, delle acque e dell'atmosfera, ivi
compresi i piani per lo sfruttamento ed il recupero di torbiere e di
cave a cielo aperto, le opere attinenti all'utilizzazione ed allo
smaltimento sul suolo agricolo di sottoprodotti agro-industriali e di
rifiuti urbani, nonché la realizzazione di barriere vegetali antirumore;
m) i lavori catastali, topografici e cartografici sia per il catasto
rustico che per il catasto urbano;
n) la valutazione per la liquidazione degli usi civici e l'assistenza
della parte nella stipulazione di contratti individuali e collettivi
nelle materie di competenza;
o) le analisi fisico-chimico-microbiologiche del suolo, dei mezzi di
produzione e dei prodotti agricoli, zootecnici e forestali e le analisi,
anche organolettiche, dei prodotti agro-industriali e l'interpretazione
delle stesse;
p) la statistica, le ricerche di mercato, il marketing, le attività
relative alla cooperazione agricolo-forestale, alla industria di
trasformazione dei prodotti agricoli, zootecnici e forestali ed alla
loro commercializzazione, anche organizzata in associazioni di
produttori, in cooperative e in consorzi;
q) gli studi di assetto territoriale ed i piani zonali, urbanistici e
paesaggistici; la programmazione, per quanto attiene alle componenti
agricolo-forestali ed ai rapporti città-campagna; i piani di sviluppo di
settore e la redazione nei piani regolatori di specifici studi per la
classificazione del territorio rurale, agricolo e forestale;
r) lo studio, la progettazione, la direzione, la sorveglianza, la
misura, la stima, la contabilità ed il collaudo di lavori inerenti alla
pianificazione territoriale ed ai piani ecologici per la tutela
dell'ambiente; la valutazione di impatto ambiente ed il successivo
monitoraggio per quanto attiene agli effetti sulla flora e la fauna; i
piani paesaggistici e ambientali per lo sviluppo degli ambiti naturali,
urbani ed extraurbani; i piani ecologici e i rilevamenti del patrimonio
agricolo e forestale;
s) lo studio, la progettazione, la direzione, la sorveglianza, la
misura, la stima, la contabilità ed il collaudo di lavori inerenti alla
valutazione delle risorse idriche ed ai piani per la loro utilizzazione
sia a scopo irriguo che per le necessità di approvvigionamento nel
territorio rurale;
t) lo studio, la progettazione, la direzione e il collaudo di interventi
e di piani agrituristici e di acquacoltura;
u) la progettazione e la direzione dei lavori di costruzioni rurali in
zone sismiche di cui agli articoli 17 e 18 della legge 2 febbraio 1974,
n. 64;
v) la progettazione, la direzione, la sorveglianza, la liquidazione, la
misura, la contabilità ed il collaudo di lavori relativi al verde
pubblico, anche sportivo, e privato, ai parchi naturali urbani ed
extraurbani nonché ai giardini e alle opere a verde in generale;
z) il recupero paesaggistico e naturalistico; la conservazione di
territori rurali, agricoli e forestali; il recupero di cave e discariche
nonché di ambienti naturali;
aa) le funzioni peritali e di arbitrato in ordine alle attribuzioni
indicate nelle lettere precedenti;
bb) l'assistenza e la rappresentanza in materia tributaria e le
operazioni riguardanti il credito ed il contenzioso tributario attinenti
alle materie indicate nelle lettere precedenti;
cc) le attività, le operazioni e le attribuzioni comuni con altre
categorie professionali ed i particolare quelle richiamate nell'articolo
19 del regio decreto 11 febbraio 1929, n.274, ivi comprese quelle
elencate sotto le lettere a),d),f),m),n), dell'articolo 16 del medesimo
regio decreto n.274 del 1929 e di cui all'articolo 1 del regio decreto
16 novembre 1939, n.2229, ed agli articoli 1 e 2 della legge 5 novembre
1971, n. 1086, nei limiti delle competenze dei geometri.
2. I dottori agronomi e i dottori forestali hanno la facoltà di svolgere
le attività di cui al comma 1 anche in settori diversi da quelli ivi
indicati quando siano connesse o dipendenti da studi o lavori di loro
specifica competenza.
3. Per gli incarichi di notevole complessità sono ammessi i lavori di
gruppo, formato da più professionisti, se necessario ed opportuno anche
di categorie professionali diverse, responsabili con firma congiunta.
Sono di norma da espletare in collaborazione di gruppo interdisciplinare
gli incarichi relativi alle bonifiche con impianti idraulici di notevole
portata, quelli relativi alla difesa del suolo ed alla regimazione delle
acque se attuate con strutture complesse e su aree di notevole
estensione, nonché gli incarichi relativi alla pianificazione che non
sia limitata all'aspetto agricolo e rurale, con particolare riguardo ai
piani regolatori generali ed ai programmi di fabbricazione.
4. L'elencazione di cui al comma 1 non pregiudica l'esercizio di ogni
altra attività professionale dei dottori agronomi e dei dottori
forestali, né di quanto può formare oggetto dell'attività professionale
di altre categorie a norma di leggi e regolamenti."
art. 3.
1 . L'articolo 3 della legge 7 gennaio 1976, n. 3, è sostituito dal
seguente:
"art. 3. - esercizio della professione. - 1. Presso ciascun ordine
provinciale di cui all'articolo 9 è istituito l'albo dei dottori
agronomi e forestali.
2. Per l'esercizio delle attività professionali di cui all'articolo 2 è
obbligatoria l'iscrizione all'albo, sia che l'esercizio stesso avvenga
in forma autonoma che con rapporto di impiego o collaborazione a
qualsiasi titolo.
3. I dottori agronomi ed i dottori forestali dipendenti dello stato o di
altra pubblica amministrazione quando esercitano la loro attività
professionale nell'esclusivo interesse dello stato o della pubblica
amministrazione non necessitano di iscrizione all'albo.
4. I dottori agronomi ed i dottori forestali dipendenti dello stato o di
altra pubblica amministrazione possono, a loro richiesta, essere
iscritti all'albo. Nei casi in cui, secondo gli ordinamenti loro
applicabili, è vietato di norma l'esercizio della libera professione,
l'iscrizione avviene con annotazione a margine attestante il loro stato
giuridico-professionale. Questi iscritti non possono esercitare la
libera professione, salvi i casi previsti dagli ordinamenti loro
applicabili.
5. Gli iscritti all'albo con rapporto di impiego sono soggetti alla
disciplina del consiglio dell'ordine quando esplicano le attività
professionali di cui all'articolo 2.
6. Gli iscritti ad un albo provinciale hanno facoltà di esercitare la
professione in tutto il territorio dello stato."
art. 4.
1 . L'articolo 8 della legge 7 gennaio 1976, n. 3, è sostituito dal
seguente:
"art.8. - personale del consiglio dell'ordine nazionale e dei consigli
degli ordini. - 1. Il consiglio dell'ordine nazionale ed i consigli
degli ordini provvedono al personale occorrente e ad ogni altra
necessità per il proprio funzionamento."
art. 5.
1 . Il terzo comma dell'articolo 10 della legge 7 gennaio 1976, n. 3, è
sostituito dal seguente:
"la maggioranza dei componenti il consiglio deve essere costituita da
iscritti all'albo non aventi rapporti di lavoro dipendente pubblico o
privato al momento delle elezioni".
art. 6.
1 . L'articolo 16 della legge 7 gennaio 1976, n. 3, è sostituito dal
seguente:
"art.19. - assemblea per l'elezione del consiglio. - 1. La data, l'ora e
il luogo di convocazione dell'assemblea per l'elezione del consiglio
sono fissati dal presidente e comunicati agli iscritti con lettera
raccomandata almeno venti giorni prima della scadenza del consiglio in
carica.
2. Ove si rilevi opportuno, può disporsi l'apertura delle urne per più
giorni consecutivi, fino ad un massimo di tre, garantendo la integrità
dell'urna per tutta la durata della votazione.
3. L'assemblea è valida in prima convocazione quando partecipa alla
votazione la maggioranza degli iscritti ed in seconda convocazione
quando vi partecipa almeno un sesto.
4. Il voto è personale, diretto e segreto.
5. Chiusa la votazione, il presidente, assistito da due scrutatori,
procede immediatamente e pubblicamente allo scrutinio.
6. Qualunque sia il numero di voti conseguiti da ciascun candidato,
hanno la preferenza quei candidati che non abbiano rapporto di lavoro
dipendente pubblico o privato al momento delle elezioni, fino al
raggiungimento della maggioranza prevista dal terzo comma dell'articolo
10.
7. In caso di parità di voti è preferito il più anziano per iscrizione
all'albo e, fra coloro che abbiano pari anzianità di iscrizione, il
maggiore per età.
8. Compiuto lo scrutinio, il presidente del seggio ne proclama il
risultato e il presidente dell'ordine ne dà immediata comunicazione al
ministero di grazia e giustizia ed al consiglio dell'ordine nazionale,
trasmettendo la graduatoria dei candidati che hanno riportato voti.
9. Contro i risultati delle elezioni ciascun iscritto all'albo può
proporre ricorso al consiglio dell'ordine nazionale ai sensi del terzo
comma dell'articolo 54."
art. 7.
1 . La rubrica del titolo ii della legge 7 gennaio 1976, n. 3, è
sostituita dalla seguente:
"ordini dei dottori agronomi e dei dottori forestali e federazioni
regionali degli ordini".
2 . Dopo l'articolo 21 della legge 7 gennaio 1976, n. 3, è aggiunto il
seguente:
"art. 21-bis. - federazione regionale degli ordini. - 1. In ogni regione
è costituita la federazione regionale degli ordini dei dottori agronomi
e dei dottori forestali, con sede nel capoluogo.
2. Nelle regioni con meno di tre ordini provinciali è consentito il
raggruppamento di tutti gli ordini con quelli di una sola delle regioni
viciniori. Solo in questo caso è consentita la costituzione di
federazioni interregionali, cui si applicano le norme che regolano le
federazioni regionali.
le federazioni interregionali hanno sede nel capoluogo della regione con
il maggior numero di ordini.
3. Sono organi della federazione: l'assemblea, il consiglio e il
presidente.
4. L'assemblea è composta dai componenti dei consigli degli ordini che
fanno parte della federazione. Essi restano in carica sino a quando
mantengono la qualità di componente il consiglio dell'ordine e vengono
automaticamente sostituiti da coloro i quali succedono in tale carica.
5. Il consiglio è composto dai presidenti degli ordini che fanno parte
della federazione. Essi restano in carica sino a quando mantengono la
qualità di presidente dell'ordine provinciale e vengono automaticamente
sostituiti da chi succede in tale incarico.
in caso di necessità, i presidenti degli ordini possono farsi sostituire
delegando il vice presidente dell'ordine o, in caso di impossibilità di
questi, altro consigliere dell'ordine.
6. Il presidente è nominato dal consiglio nel suo seno. In caso di
impedimento, è sostituito dal più anziano per iscrizione all'albo dei
consiglieri della federazione in carica. Il presidente resta in carica
due anni, semprechè mantenga la qualità di componente il consiglio, ed è
rieleggibile."
3 . Dopo l'articolo 21-bis della legge 7 gennaio 1976, n. 3, è aggiunto
il seguente:
"art. 21-ter. - funzioni della federazione regionale. - 1. La
federazione regionale degli ordini dei dottori agronomi e dei dottori
forestali ha le seguenti funzioni:
a) rappresenta i consigli degli ordini nei rapporti con gli organi
politici ed amministrativi della regione, nei confronti dei quali è
interlocutore autorizzato per i problemi generali o comuni alla
categoria per l'esercizio della professione sia in forma autonoma che
con rapporto di impiego;
b) svolge attività di coordinamento tra gli ordini in tutte le quesioni
di autonoma competenza dei singoli consigli, formulando in proposito
indirizzi non vincolanti;
c) assume iniziative, con funzioni di rappresentanza degli ordini
provinciali, presso qualsiasi organismo a livello regionale su questioni
che interessano l'esercizio della professione sia in forma autonoma che
con rapporto di impiego;
d) costituisce commissioni di studio per i problemi di sua competenza;
e) raccoglie informazioni, notizie e dati di interesse regionale e li
diffonde tra gli iscritti, sia per il tramite degli ordini sia
direttamente, anche attraverso un proprio organo di stampa;
f) promuove e coordina sul piano regionale tra le attività di
aggiornamento e di formazione tra gli iscritti agli ordini;
g) può compiere studi, indagini ed altre attività anche su commessa e
con contributi della pubblica amministrazione."
4 . Dopo l'articolo 21-ter della legge 7 gennaio 1976, n. 3, è aggiunto
il seguente:
"art. 21-quater. - funzioni degli organi della federazione regionale. -
1. È di competenza dell'assemblea della federazione regionale degli
ordini dei dottori agronomi e dei dottori forestali:
a) stabilire le norme regolamentari per il funzionamento della
federazione;
b) fissare le direttive generali per l'attività della federazione;
c) approvare il bilancio preventivo e il rendiconto consuntivo.
2. L'assemblea è convocata in via ordinaria nella seconda metà di
febbraio di ogni anno ed in via straordinaria su deliberazione del
consiglio o quando ne faccia richiesta scritta, con indicazione degli
argomenti da porre all'ordine del giorno, un numero di componenti
l'assemblea non inferiore a un terzo.
3. L'assemblea è validamente costituita in prima convocazione quando è
presente almeno la metà dei suoi componenti. In seconda convocazione,
che deve avere luogo almeno un'ora dopo, l'assemblea è valida qualunque
sia il numero dei partecipanti.
4. Le deliberazioni sono adottate a maggioranza assoluta dei voti
espressi.
5. Ogni componente dispone di un voto.
6. Ciascun componente può farsi sostituire da altro componente
l'assemblea mediante delega scritta; non è ammesso il cumulo di più di
tre deleghe.
7. Il consiglio svolge le seguenti funzioni:
a) elegge nel suo seno il presidente;
b) determina la misura annuale dei contributi a carico degli ordini e
criteri di riparto;
c) predispone il bilancio preventivo e il conto consuntivo da sottoporre
all'assemblea;
d) delibera sull'organizzazione della federazione e dei suoi
uffici nonché sull'assunzione del personale;
e) in genere provvede, salvo i compiti espressamente attribuiti agli
organi, a quanto occorre per il raggiungimento dei fini istituzionali
della federazione, essendo all'uopo investito di poteri di ordinaria e
straordinaria amministrazione.
8) le riunioni del consiglio della federazione sono svolte quando è
presente la maggioranza dei suoi componenti. Ogni componente ha diritto
a un voto. Le decisioni sono assunte a maggioranza dei voti espressi.
9) il presidente rappresenta legalmente la federazione; convoca il
consiglio ogni qualvolta lo ritenga opportuno e comunque almeno una
volta ogni trimestre; presiede le riunioni del consiglio e
dell'assemblea.
10) il presidente è inoltre tenuto a convocare il consiglio entro
quindici giorni dalla data in cui ne abbia fatta richiesta scritta
almeno un terzo dei consiglieri in carica con l'indicazione degli
argomenti da porre all'ordine del giorno."
art. 8.
1 . Il secondo comma dell'articolo 27 della legge 7 gennaio 1976,
n. 3, è sostituito dal seguente:
"la designazione ha luogo entro i trenta giorni antecedenti la data di
scadenza del consiglio in carica".
2 . Il terzo comma dell'articolo 27 della legge 7 gennaio 1976, n. 3, è
sostituito dal seguente:
"a ciascun ordine spetta un voto sino a cento iscritti; da centouno a
cinquecento iscritti, un voto più un voto ogni duecento iscritti o
frazione di duecento oltre i primi cento; da cinquecentouno iscritti in
poi, tre voti più un voto ogni trecento iscritti o frazione di trecento
oltre i primi cinquecento"
art. 9.
1 . Il primo comma dell'articolo 30 della legge 7 gennaio 1976, n. 3, è
sostituito dal seguente:
"l'albo dei dottori agronomi e forestali è distinto in più sezioni
riguardanti i diversi diplomi di laurea. Esso contiene il cognome, il
nome, la data e il luogo di nascita, la residenza e l'indirizzo degli
iscritti, nonché la data di iscrizione e il titolo in base al quale
questa è avvenuta, oltre alla annotazione a margine dello stato
giuridico degli iscritti che siano dipendenti pubblici.
esso viene compilato secondo l'ordine di anzianità di iscrizione e porta
un indice alfabetico che ripete il numero di iscrizione".
art. 10.
1 . Il primo comma dell'articolo 33 della legge 7 gennaio 1976, n. 3, è
sostituito dal seguente:
"non è consentita l'iscrizione in più albi provinciali dei dottori
agronomi e forestali".
art. 11.
1 . Il primo comma dell'articolo 54 della legge 7 gennaio 1976, n. 3, è
sostituito dal seguente:
"in materia di eleggibilità o di regolarità delle operazioni elettorali
ogni iscritto all'albo e il procuratore della repubblica competente a
norma del primo comma possono proporre ricorso al consiglio dell'ordine
nazionale. Il ricorso va inoltrato direttamente al consiglio dell'ordine
nazionale entro il termine perentorio di trenta giorni dalla
proclamazione degli eletti e notificato al consiglio dell'ordine
provinciale e all'interessato".
art. 12.
1 . L'esame di stato per l'abilitazione all'esercizio della professione
di dottore agronomo e dottore forestale, previsto dall'articolo 1 della
legge 8 dicembre 1956, n.1378, è finalizzato all'accertamento della
conoscenza delle normative che regolano l'attività professionale nonché
ad una verifica delle capacità di uso del sapere tecnico-professionale e
dell'attitudine all'esercizio della professione.
2 . Per le finalità di cui al comma 1, il ministro dell'università e
della ricerca scientifica e tecnologica, ai sensi dell'articolo 3 della
legge 8 dicembre 1956, n. 1378, sentito il ministro della pubblica
istruzione, provvede, entro novanta giorni dalla data di entrata in
vigore della presente legge, ad emanare un regolamento che definisce i
contenuti specifici all'esame e le norme concernenti lo svolgimento
delle prove.
art. 13.
1 . Le commissioni giudicatrici di cui all'articolo 2 della legge 8
dicembre 1956, n. 1378, sono nominate con decreto del ministro
dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica e sono
composte da un presidente, designato dalla federazione regionale degli
ordini dei dottori agronomi e dei dottori forestali, nonché da quattro
membri liberi professionisti designati dalla medesima federazione e da
tre membri scelti tra i professori ordinari o associati della facoltà di
agraria avente sede nella città in cui si svolge l'esame o, città più
vicina.
2 . Il giudizio complessivo sul candidato deve essere espresso
collegialmente dalla commissione. In caso di parità prevale il voto del
presidente.
art. 14.
1 . Con modalità definite mediante apposito regolamento, da adottarsi
nelle forme di cui all'articolo 12, comma 2, nella prima attuazione
della presente legge è tenuta una sessione speciale dell'esame di stato
per l'abilitazione, consistente in un colloquio di idoneità, alla quale
sono ammessi i dipendenti privati ed i dipendenti pubblici che
richiedano l'iscrizione all'albo ai sensi dell'articolo 3 della legge 7
gennaio 1976, n. 3, come modificato dalla presente legge, che presentino
i seguenti requisiti:
a) possesso del titolo di studio di cui all'articolo 1 della citata
legge n. 3 del 1976, come modificato dalla presente legge;
b) svolgimento continuativo come dipendente, al momento dell'entrata in
vigore della presente legge, da almeno cinque anni di una delle attività
di cui all'articolo 2 della citata legge n. 3 del 1976, come modificato
dalla presente legge.
art. 15.
1 . Il governo della repubblica, nel termine di sei mesi dalla data di
entrata in vigore della presente legge, provvede ad apportare le
eventuali modificazioni ed integrazioni al regolamento di esecuzione
della legge 7 gennaio 1976, n. 3, approvato con decreto del presidente
della repubblica 30 aprile 1981, n. 350, conseguenti alle modificazioni
ed integrazioni apportate dalla presente legge alla citata legge n. 3
del 1976.
la presente legge, munita del sigillo dello stato, sarà inserita nella
raccolta ufficiale degli atti normativi della repubblica italiana. È
fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come
legge dello stato.