LEGGE 7 gennaio 1976, n. 3 (G.U.n.17 del 21/1/76)
modifica ed integrata alla legge n. 152/92 - Nuovo ordinamento della
professione di dottore agronomo e di dottore forestale
testo coordinato
TITOLO I
DISPOSIZIONI GENERALI
Art.1 Titoli di dottore agronomo e di dottore forestale
1. I titoli di dottore agronomo e di dottore forestale, al fine
dell'esercizio delle attività di cui all'articolo 2, spettano a coloro
che abbiano conseguito l'abilitazione all'esercizio della professione e
siano iscritti in un albo a norma dell'art. 3.
2. Possono accedere all'esame di Stato per l'abilitazione all'esercizio
della professione i laureati della facoltà di agraria.
Art. 2 Attività professionali
1. Sono di competenza dei dottori agronomi e dei dottori forestali le
attività volte a valorizzare e gestire i processi produttivi agricoli,
zootecnici e forestali, a tutelare l'ambiente e, in generale, le
attività riguardanti il mondo rurale. In particolare, sono di competenza
dei dottori agronomi e dei dottori forestali:
a) la direzione, l'amministrazione, la gestione, la contabilità, la
curatela e la consulenza, singola o di gruppo, di imprese agrarie,
zootecniche e forestali e delle industrie per l'utilizzazione, la
trasformazione e la commercializzazione dei relativi prodotti;
b) lo studio, la progettazione, la direzione, la sorveglianza, la
liquidazione, la misura, la stima, la contabilità e il collaudo delle
opere di trasformazione e di miglioramento fondiario, nonchè delle opere
di bonifica e delle opere di sistemazione idraulica e forestale, di
utilizzazione e regimazione delle acque e di difesa e conservazione del
suolo agrario, semprechè queste ultime, per la loro natura
prevalentemente extra-agricola o per le diverse implicazioni
professionali non richiedano anche la specifica competenza di
professionisti di altra estrazione;
c) lo studio, la progettazione, la direzione, la sorveglianza, la
liquidazione, la misura, la stima, la contabilità e il collaudo di opere
inerenti ai rimboschimenti, alle utilizzazioni forestali, alle piste da
sci ed attrezzature connesse, alla conservazione della natura, alla
tutela del paesaggio ed all'assestamento forestale;
d) lo studio, la progettazione, la direzione, la sorveglianza, la
liquidazione, la misura, la stima, la contabilità ed il collaudo,
compresa la certificazione statica ed antincendio dei lavori relativi
alle costruzioni rurali e di quelli attinenti alle industrie agrarie e
forestali, anche se iscritte al catasto edilizio urbano, ai sensi
dell'articolo 1 comma 5 del decreto-legge 27 aprile 1990, n. 90,
convertito, con modificazioni, dalla legge 26 giugno 1990, n. 165,
nonchè dei lavori relativi alle opere idrauliche e stradali di
prevalente interesse agrario e forestale ed all'ambiente rurale, ivi
compresi gli invasi artificiali che non rientrano nelle competenze del
servizio dighe del Ministero dei lavori pubblici;
e) tutte le operazioni dell'estimo in generale, e, in particolare, la
stima e i rilievi relativi a beni fondiari, capitali agrari, produzioni
animali e vegetali dirette o derivate, mezzi di produzione, acque,
danni, espropriazioni, servitù nelle imprese agrarie, zootecniche e
forestali e nelle industrie per l'utilizzazione, la trasformazione e la
commercializzazione dei relativi prodotti;
f) i bilanci, la contabilità, gli inventari e quant'altro attiene
all'amministrazione delle aziende e imprese agrarie, o di trasformazione
e commercializzazione dei relativi prodotti e all'amministrazione delle
associazioni di produttori, nonchè le consegne e riconsegne di fondi
rustici;
g) l'accertamento di qualità e quantità delle produzioni agricole,
zootecniche e forestali e delle relative industrie, anche in
applicazione della normativa comunitaria, nazionale e regionale;
h) la meccanizzazione agrario-forestale e la relativa attività di
sperimentazione e controllo nel settore applicativo;
i) i lavori e gli incarichi riguardanti la coltivazione delle piante, la
difesa fitoiatrica, l'alimentazione e l'allevamento degli animali,
nonchè la conservazione, il commercio, l'utilizzazione e la
trasformazione dei relativi prodotti;
l) lo studio, la progettazione, la direzione, la sorveglianza, la
liquidazione, la misura, la stima, la contabilità ed il collaudo dei
lavori relativi alla tutela del suolo, delle acque e dell'atmosfera, ivi
compresi i piani per lo sfruttamento ed il ricupero di torbiere e di
cave a cielo aperto, le opere attinenti all'utilizzazione e allo
smaltimento sul suolo agricolo di sottoprodotti agro-industriali e di
rifiuti urbani, nonchè la realizzazione di barriere vegetali antirumore;
m) i lavori catastali, topografici e cartografici sia per il catasto
rustico che per il catasto urbano;
n) la valutazione per la liquidazione degli usi civici e l'assistenza
della parte nella stipulazione di contratti individuali e collettivi
nelle materie di competenza;
o) le analisi fisico-chimico-microbiologiche del suolo, dei mezzi di
produzione e dei prodotti agricoli, zootecnici e forestali e le analisi,
anche organolettiche, dei prodotti agro-industriali e l'interpretazione
delle stesse;
p) la statistica, le ricerche di mercato, il marketing, le attività
relative alla cooperazione agricolo-forestale, alla industria di
trasformazione dei prodotti agricoli, zootecnici e forestali ed alla
loro commercializzazione, anche organizzata in associazioni di
produttori, in cooperative e in consorzi;
q) gli studi di assetto territoriale ed i piani zonali, urbanistici e
paesaggistici; la programmazione, per quanto attiene alle componenti
agricolo-forestali ed ai rapporti città campagna; i piani di sviluppo di
settore e la redazione nei piani regolatori di specifici studi per la
classificazione del territorio rurale, agricolo, forestale;
r) lo studio, la progettazione, la direzione, la sorveglianza, la
misura, la stima, la contabilità ed il collaudo di lavori inerenti alla
pianificazione territoriale ed ai piani ecologici per la tutela
dell'ambiente; la valutazione di impatto ambientale ed il successivo
monitoraggio per quanto attiene agli effetti sulla flora e la fauna; i
piani paesaggistici e ambientali per lo sviluppo degli ambiti naturali,
urbani ed extraurbani; i piani ecologici e i rilevamenti del patrimonio
agricolo e forestale;
s) lo studio, la progettazione, la direzione, la sorveglianza, la
misura, la stima, la contabilità ed il collaudo di lavori inerenti alla
valutazione delle risorse idriche ed ai piani per la loro utilizzazione
sia a scopo irriguo che per le necessità di approvvigionamento nel
territorio rurale;
t) lo studio, la progettazione, la direzione e il collaudo di interventi
e di piani agrituristici e di acquacoltura;
u) la progettazione e la direzione dei lavori di costruzioni rurali in
zone sismiche di cui agli articoli 17 e 18 della legge 2 febbraio 1974,
n. 64;
v) la progettazione, la direzione, la sorveglianza, la liquidazione, la
misura, la contabilità ed il collaudo di lavori relativi al verde
pubblico, anche sportivo, e privato, ai parchi naturali urbani ed
extraurbani, nonchè ai giardini e alle opere a verde in generale;
z) il recupero paesaggistico e naturalistico; la conservazione di
territori rurali, agricoli e forestali; il recupero di cave e discariche
nonchè di ambienti naturali;
aa) le funzioni peritali e di arbitrato in ordine alle attribuzioni
indicate nelle lettere precedenti;
bb) l'assistenza e la rappresentanza in materia tributaria e le
operazioni riguardanti il credito ed il contenzioso tributario attinenti
alle materie indicate nelle lettere precedenti;
cc) le attività, le operazioni e le attribuzioni comuni con altre
categorie professionali ed in particolare quelle richiamate
nell'articolo 19 del regio decreto 11 febbraio 1929, n. 274, ivi
comprese quelle elencate sotto le lettere a), d), f), m), n)
dell'articolo 16 del medesimo regio decreto n. 274 del 1929 e quelle di
cui all'articolo 1 del regio decreto 16 novembre 1939, n. 2229 ed agli
articoli 1 e 2 della legge 5 novembre 1971, n. 1086, nei limiti delle
competenze dei geometri.
2. I dottori agronomi e i dottori forestali hanno la facoltà di svolgere
le attività di cui al comma 1 anche in settori diversi da quelli ivi
indicati quando siano connesse o dipendenti da studi o lavori di loro
specifica competenza.
3. Per gli incarichi di notevole complessità sono ammessi i lavori di
gruppo, formato da più professionisti, se necessario ed opportuno anche
di categorie professionali diverse, responsabili con firma congiunta.
Sono di norma da espletare in collaborazione di gruppo interdisciplinare
gli incarichi relativi alle bonifiche con impianti idraulici di notevole
portata, quelli relativi alla difesa del suolo ed alla regimazione delle
acque se attuate con strutture complesse e su aree di notevole
estensione, nonchè gli incarichi relativi alla pianificazione che non
sia limitata all'aspetto agricolo e rurale, con particolare riguardo ai
piani regolatori generali ed ai programmi di fabbricazione.
4. L'elencazione di cui al comma 1 non pregiudica l'esercizio di ogni
altra attività professionale dei dottori agronomi e dei dottori
forestali, nà di quanto può formare oggetto dell'attività professionale
di altre categorie a norma di leggi e regolamenti.
Art. 3 - Esercizio della professione
1. Presso ciascun ordine provinciale di cui all'articolo 9 è istituito
l'albo dei dottori agronomi e forestali.
2. Per l'esercizio delle attività professionali di cui all'articolo 2 è
obbligatoria l'iscrizione all'albo, sia che l'esercizio stesso avvenga
in forma autonoma che con rapporto di impiego o collaborazione a
qualsiasi titolo.
3. I dottori agronomi ed i dottori forestali dipendenti dello Stato o di
altra pubblica amministrazione quando esercitano la loro attività
professionale nell'esclusivo interesse dello Stato o della pubblica
amministrazione non necessitano di iscrizione all'albo.
4. I dottori agronomi ed i dottori forestali dipendenti dello Stato o di
altra pubblica amministrazione possono, a loro richiesta, essere
iscritti all'albo. Nei casi in cui, secondo gli ordinamenti loro
applicabili, è vietato di norma l'esercizio della libera professione,
l'iscrizione avviene con annotazione a margine attestante il loro stato
giuridico-professionale. Questi iscritti non possono esercitare la
libera professione, salvi i casi previsti dagli ordinamenti loro
applicabili.
5. Gli iscritti all'albo con rapporto di impiego sono soggetti alla
disciplina del consiglio dell'ordine quando esplicano le attività
professionali di cui all'articolo 2.
6. Gli iscritti ad un albo provinciale hanno facoltà di esercitare la
professione in tutto il territorio dello Stato.
Art. 4 - Obbligo del segreto professionale
1. L'iscritto nell'albo ha l'obbligo del segreto professionale per
quanto attiene alle notizie delle quali sia venuto a conoscenza per
ragioni della propria attività.
Art. 5 - Vigilanza sull'esercizio della professione
1. L'ordine dei dottori agronomi e dei dottori forestali è posto sotto
la vigilanza del Ministero di grazia e giustizia, il quale la esercita
sia direttamente sia per mezzo dei procuratori generali e dei
procuratori della Repubblica.
2. Il Ministero di grazia e giustizia vigila sull'esatta osservanza
delle norme legislative e regolamentari ed a tale scopo formula,
direttamente ovvero per mezzo dei suddetti magistrati, le richieste ed i
rilievi del caso.
Art. 6 - Incarichi dell'autorità giudiziaria e delle amministrazioni
pubbliche
1. Gli incarichi relativi all'attività professionale sono affidati
dall'autorità giudiziaria e dalle pubbliche amministrazioni agli
iscritti negli albi.
2. Qualora esse intendano conferire incarichi a persone non iscritte
nell'albo, ne enunciano i motivi nel provvedimento.
Art. 7 - Riscossione dei contributi
1. Ogni ordine forma i ruoli dei contributi annuali previsti
dall'articolo 13, lettera l), e dall'articolo 26, lettera g), della
presente legge, i quali vengono resi esecutivi dall'intendente di
finanza e trasmessi ai competenti esattori che provvedono all'incasso,
con le forme ed i privilegi previsti per le riscossioni delle imposte
dirette. I ruoli sono pubblicati e posti in riscossione in coincidenza
con i ruoli erariali ordinari.
2. L'esattore versa i contributi al ricevitore provinciale delle imposte
dirette, il quale provvede a rimettere all'ordine locale ed al consiglio
nazionale l'importo delle rispettive quote.
Art. 8 - Personale del consiglio nazionale e dei consigli degli ordini
1. Il consiglio dell'ordine Nazionale ed i consigli degli ordini
provvedono al personale occorrente e ad ogni altra necessità per il
proprio funzionamento.
TITOLO II - ORDINI DEI DOTTORI AGRONOMI E DEI DOTTORI FORESTALI E
FEDERAZIONI REGIONALI DEGLI ORDINI
Art. 9 - Circoscrizioni territoriali
1. L'ordine dei dottori agronomi e dei dottori forestali è costituito,
con sede nel comune capoluogo, in ogni provincia in cui siano iscritti
nell'albo almeno quindici professionisti.
2. Se il numero dei professionisti iscritti nell'albo è inferiore a
quindici, essi sono iscritti nell'albo di altro ordine viciniore fissato
dal consiglio nazionale.
Art. 10 - Composizione del consiglio dell'ordine
1. Il consiglio dell'ordine è composto di cinque membri se gli iscritti
non superano i cento, di sette se superano i cento e non i cinquecento,
di nove se superano i cinquecento e non i millecinquecento, di quindici
se superano i millecinquecento.
2. I componenti del consiglio sono eletti dagli iscritti nell'albo
riuniti in assemblea tra gli iscritti all'albo medesimo; durano in
carica tre anni e sono rieleggibili.
3. La maggioranza dei componenti il consiglio deve essere costituita da
iscritti all'albo non aventi rapporto di lavoro dipendente pubblico o
privato al momento delle elezioni.
4. Il consiglio uscente rimane in carica fino all'insediamento del nuovo
consiglio.
Art. 11 - Cariche del consiglio - Validità delle sedute
1. Il consiglio elegge nel proprio seno un presidente, un vice
presidente, un segretario e un tesoriere. Quando il presidente e il vice
presidente sono assenti o impediti, ne fa le veci il membro più anziano
per iscrizione nell'albo e, nel caso di pari anzianità, il più anziano
per età.
2. Per la validità delle sedute occorre la presenza della maggioranza
dei consiglieri componenti il consiglio.
Art. 12 - Attribuzioni del presidente
1. Il presidente ha la rappresentanza dell'ordine, di cui convoca e
presiede l'assemblea, ed esercita le attribuzioni conferitegli dalla
presente legge o da altre norme; inoltre rilascia la tessera di
riconoscimento nonché le attestazioni ed i certificati relativi agli
iscritti.
Art. 13 - Attribuzioni del consiglio
1. Il consiglio, oltre quelle demandategli da altre norme, esercita le
seguenti attribuzioni:
a) cura l'osservanza della legge professionale e di tutte le altre
disposizioni concernenti la professione;
b) vigila per la tutela del titolo di dottore agronomo e di dottore
forestale e svolge le attività dirette alla repressione dell'esercizio
abusivo della professione;
c) cura la tenuta dell'albo e provvede alle iscrizioni, alle
cancellazioni ed alle revisioni biennali;
d) dichiara decaduto dalla carica il consigliere che venga a trovarsi
nelle condizioni di cui all'articolo 14;
e) adotta i provvedimenti disciplinari;
f) provvede, su richiesta, alla liquidazione degli onorari in via
amministrativa;
g) provvede alla amministrazione dei beni di pertinenza dell'ordine e
compila annualmente il bilancio preventivo ed il conto consuntivo da
sottoporre all'approvazione dell'assemblea;
h) designa i propri rappresentanti chiamati a far parte di commissioni
presso pubbliche amministrazioni, enti od organismi di carattere locale;
i) designa i dottori agronomi ed i dottori forestali chiamati a
comporre, in rappresentanza della categoria, la commissione degli esami
di Stato per l'abilitazione all'esercizio professionale;
l) stabilisce, entro i limiti necessari a coprire le spese per il
funzionamento dell'ordine, un contributo annuale, una tassa per
l'iscrizione nell'albo ed una tassa per il rilascio di certificati,
tessere e pareri sulla liquidazione degli onorari;
m) sospende dall'albo, osservate in quanto applicabili le disposizioni
relative al procedimento disciplinare, l'iscritto che non adempie al
pagamento dei contributi dovuti al consiglio dell'ordine ed al consiglio
nazionale;
n) cura il perfezionamento tecnico e culturale degli iscritti.
2. Le delibere del consiglio sono prese a maggioranza dei presenti; in
caso di parità prevale il voto del presidente o di chi ne fa le veci,
salvo il disposto di cui al secondo comma dell'articolo 48.
Art. 14 - Decadenza dalla carica di membro del consiglio - Sostituzione
1. Il membro del consiglio che, senza giustificato motivo, non
interviene a tre riunioni consecutive, decade dalla carica.
2. I membri decaduti e quelli dimissionari sono sostituiti dai candidati
non eletti alle ultime elezioni che abbiano conseguito la maggioranza
prevista dall'articolo 19, ottavo comma, secondo l'ordine di preferenza
ivi indicato. In mancanza di candidati che abbiano conseguito la
maggioranza suddetta, si provvede mediante elezioni suppletive, con le
modalità di cui al citato articolo 19. I componenti così eletti restano
in carica fino alla scadenza del consiglio.
3. Se il numero dei componenti da sostituire supera la metà dei membri
del consiglio, il presidente convoca entro sessanta giorni l'assemblea
per il rinnovo dell'intero consiglio.
Art. 15 - Scioglimento del consiglio
1. Il consiglio può essere sciolto se non si è provveduto alla sua
integrazione, se non è in grado di funzionare, se richiamato alla
osservanza dei propri doveri persiste nel violarli, ovvero se ricorrono
altri gravi motivi.
2. In caso di scioglimento, le funzioni del consiglio sono esercitate da
un commissario straordinario il quale dispone, entro centoventi giorni
dalla data del provvedimento di scioglimento, la convocazione
dell'assemblea per l'elezione del nuovo consiglio, previa revisione
dell'albo.
3. Lo scioglimento del consiglio e la nomina del commissario sono
disposti con decreto del Ministro per la grazia e giustizia, sentito il
parere del consiglio nazionale.
4. Il commissario nomina, tra gli iscritti nell'albo un segretario e -
se del caso - un comitato di non meno di due e di non più di sei membri,
che lo coadiuva nell'esercizio delle sue funzioni.
Art. 16 - Assemblea ordinaria degli iscritti
1. L'assemblea è convocata dal presidente.
2. Essa è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza
della maggioranza degli iscritti nell'albo e, in seconda convocazione,
che non può aver luogo nello stesso giorno fissato per la prima con
qualsiasi numero di intervenuti.
3. L'assemblea delibera a maggioranza assoluta dei presenti.
Art. 17 - Assemblea per l'approvazione dei conti
1. L'assemblea degli iscritti nell'albo per la approvazione del conto
preventivo e di quello consuntivo è convocata nel mese di marzo di ogni
anno.
Art. 18 - Assemblea straordinaria
1. Il presidente convoca l'assemblea straordinaria quando lo ritiene
opportuno nonché ogni volta che lo deliberi il consiglio, o quando ne
venga fatta richiesta per iscritto, con l'indicazione degli argomenti da
trattare da parte di almeno un quinto degli iscritti all'albo.
2. Nei casi suddetti il presidente convoca l'assemblea entro venti
giorni e, se non vi provvede, l'assemblea stessa è convocata dal
procuratore della Repubblica presso il tribunale, il quale designa a
presiederla un iscritto all'albo.
Art. 19 - Assemblea per l'elezione del consiglio
1. La data, l'ora e il luogo di convocazione della assemblea per
l'elezione del consiglio sono fissati dal presidente e comunicati agli
iscritti con lettera raccomandata almeno venti giorni prima della
scadenza del consiglio in carica.
2. Ove si rilevi opportuno, può disporsi l'apertura delle urne per più
giorni consecutivi, fino ad un massimo di tre, garantendo l'integrità
dell'urna per tutta la durata della votazione.
3. L'assemblea è valida in prima convocazione quando partecipa alla
votazione la maggioranza degli iscritti ed in seconda convocazione
quando vi partecipa almeno un sesto.
4. Il voto è personale, diretto e segreto.
5. Chiusa la votazione, il presidente, assistito da due scrutatori,
procede immediatamente e pubblicamente allo scrutinio.
6. Qualunque sia il numero di voti conseguiti da ciascun candidato,
hanno la preferenza quei candidati che non abbiano rapporto di lavoro
dipendente pubblico o privato al momento delle elezioni, fino al
raggiungimento della maggioranza prevista dal terzo comma dell'articolo
10.
7. In caso di parità di voti è preferito il più anziano per iscrizione
all'albo e, fra coloro che abbiano pari anzianità di iscrizione, il
maggiore per età.
8. Compiuto lo scrutinio, il presidente del seggio ne proclama il
risultato e il presidente dell'ordine ne dà immediata comunicazione al
Ministero di grazia e giustizia ed al consiglio dell'ordine nazionale,
trasmettendo la graduatoria dei candidati che hanno riportato voti.
9. Contro i risultati delle elezioni ciascun iscritto all'albo può
proporre ricorso al consiglio dell'ordine nazionale ai sensi del terzo
comma dell'articolo 54.
Art. 20 - Costituzione di nuovi ordini
1. Il Ministro per la grazia e giustizia, qualora il consiglio nazionale
dei dottori agronomi e dei dottori forestali esprima parere favorevole
alla costituzione di un nuovo ordine, nomina un commissario
straordinario con l'incarico di provvedere alla prima formazione
dell'albo ed alla convocazione dell'assemblea per l'elezione del
consiglio.
Art. 21 - Fusioni di ordini
1. Quando in un ordine viene a mancare il numero minimo di iscritti
nell'albo indicato nell'articolo 9, il Ministro per la grazia e
giustizia può disporne la fusione con altro ordine, sentito il parere
del consiglio nazionale.
Art. 21-bis - Federazione regionale degli ordini
1. In ogni regione è costituita la federazione regionale degli ordini
dei dottori agronomi e dei dottori forestali, con sede nel capoluogo.
2. Nelle regioni con meno di tre ordini provinciali è consentito il
raggruppamento di tutti gli ordini con quelli di una sola delle regioni
viciniori. Solo in questo caso è consentita la costituzione di
federazioni interregionali, cui si applicano le norme che regolano le
federazioni regionali. Le federazioni interregionali hanno sede nel
capoluogo della regione con il maggior numero di ordini.
3. Sono organi della federazione: l'assemblea, il consiglio e il
presidente.
4. L'assemblea è composta dai componenti dei consigli degli ordini che
fanno parte della federazione. Essi restano in carica sino a quando
mantengono la qualità di componente il consiglio dell'ordine e vengono
automaticamente sostituiti da coloro i quali succedono in tale carica.
5. Il consiglio è composto dai presidenti degli ordini che fanno parte
della federazione. Essi restano in carica sino a quando mantengono la
qualità di presidente dell'ordine provinciale e vengono automaticamente
sostituiti da chi succede in tale incarico. In caso di necessità, i
presidenti degli ordini possono farsi sostituire delegando il
vicepresidente dell'ordine o, in caso di impossibilità di questi, altro
consigliere dell'ordine.
6. Il presidente è nominato dal consiglio nel suo seno. In caso di
impedimento, è sostituito dal più anziano per iscrizione all'albo dei
consiglieri della federazione in carica. Il presidente resta in carica
due anni, sempreché mantenga la qualità di componente il consiglio, ed è
rieleggibile.
Art. 21-ter - Funzioni della federazione regionale
1. La Federazione regionale degli ordini dei dottori agronomi e dei
dottori forestali ha le seguenti funzioni:
a) rappresenta i consigli degli ordini nei rapporti con gli organi
politici ed amministrativi della regione, nei confronti dei quali è
interlocutore autorizzato per i problemi generali o comuni alla
categoria per l'esercizio della professione sia in forma autonoma che
con rapporto di impiego;
b) svolge attività di coordinamento tra gli ordini in tutte le questioni
di autonoma competenza dei singoli consigli, formulando in proposito
indirizzi non vincolanti;
c) assume iniziative, con funzione di rappresentanza degli ordini
provinciali, presso qualsiasi organismo a livello regionale su questioni
che interessano l'esercizio della professione sia in forma autonoma che
con rapporto di impiego;
d) costituisce commissioni di studio per i problemi di sua competenza;
e) raccoglie informazioni, notizie e dati di interesse regionale e li
diffonde tra gli iscritti, sia per il tramite degli ordini, sia
direttamente, anche attraverso un proprio organo di stampa;
f) promuove e coordina sul piano regionale le attività di aggiornamento
e di formazione tra gli iscritti agli ordini;
g) può compiere studi, indagini ed altre attività anche su commessa e
con contributi della pubblica amministrazione.
Art. 21-quater - Funzioni degli organi della federazione regionale
1. É di competenza dell'assemblea della federazione regionale degli
ordini dei dottori agronomi e dei dottori forestali:
a) stabilire le norme regolamentari per il funzionamento della
federazione;
b) fissare le direttive generali per l'attività della federazione;
c) approvare il bilancio preventivo e il rendiconto consuntivo.
2. L'assemblea è convocata in via ordinaria nella seconda metà di
febbraio di ogni anno ed in via straordinaria su deliberazione del
consiglio o quando ne faccia richiesta scritta, con indicazione degli
argomenti da porre all'ordine del giorno, un numero di componenti
l'assemblea non inferiore a un terzo.
3. L'assemblea è validamente costituita in prima convocazione quando è
presente almeno la metà dei suoi componenti. In seconda convocazione,
che deve avere luogo almeno un'ora dopo, l'assemblea è valida qualunque
sia il numero dei partecipanti.
4. Le deliberazioni sono adottate a maggioranza assoluta dei voti
espressi.
5. Ogni componente dispone di un voto.
6. Ciascun componente può farsi sostituire da altro componente
l'assemblea mediante delega scritta, non è ammesso il cumulo di più di
tre deleghe.
7. Il consiglio svolge le seguenti funzioni:
a) elegge nel suo seno il presidente;
b) determina la misura annuale dei contributi a carico degli ordini e i
criteri di riparto;
c) predispone il bilancio preventivo e il conto consuntivo da sottoporre
all'assemblea;
d) delibera sull'organizzazione della federazione e dei suoi uffici
nonché sull'assunzione del personale;
e) in generale provvede, salvo i compiti espressamente attribuiti agli
altri organi, a quanto occorre per il raggiungimento dei fini
istituzionali della federazione, essendo all'uopo investito di poteri di
ordinaria e straordinaria amministrazione.
8. Le riunioni del consiglio della federazione sono valide quando è
presente la maggioranza dei suoi componenti. Ogni componente ha diritto
a un voto. Le decisioni sono assunte a maggioranza dei voti espressi.
9. Il presidente rappresenta legalmente la federazione; convoca il
consiglio ogni qualvolta lo ritenga opportuno e comunque almeno una
volta ogni trimestre; presiede le riunioni del consiglio e
dell'assemblea.
10. Il presidente è inoltre tenuto a convocare il consiglio entro
quindici giorni dalla data in cui ne abbia fatta richiesta scritta
almeno un terzo dei consiglieri in carica con l'indicazione degli
argomenti da porre all'ordine del giorno.
TITOLO III - CONSIGLIO DELL'ORDINE NAZIONALE DEI DOTTORI AGRONOMI E DEI
DOTTORI FORESTALI
Art. 22 - Ordine nazionale
1. Gli ordini dei dottori agronomi e dei dottori forestali costituiscono
un unico ordine nazionale.
Art. 23 - Consiglio dell'ordine nazionale
1. Il consiglio dell'ordine nazionale dei dottori agronomi e dei dottori
forestali ha sede in Roma presso il Ministero di grazia e giustizia ed è
composto di undici membri eletti dai consigli degli ordini tra coloro
che hanno un'anzianità di iscrizione nell'albo di almeno dieci anni.
2. I membri del consiglio dell'ordine nazionale durano in carica tre
anni dalla data dell'insediamento e sono rieleggibili.
3. Fino all'insediamento del nuovo consiglio, rimane in carica il
consiglio uscente.
Art. 24 - Cariche del consiglio dell'ordine nazionale
1. Il consiglio dell'ordine nazionale elegge nel proprio seno un
presidente, un vice presidente ed un segretario. Quando il presidente ed
il vice presidente sono assenti od impediti, ne fa le veci il membro del
consiglio più anziano per iscrizione nell'albo o, in caso di pari
anzianità, il più anziano per età.
Art. 25 - Attribuzioni del presidente del consiglio dell'ordine
nazionale
1. Il presidente del consiglio dell'ordine nazionale ha la
rappresentanza del consiglio stesso ed esercita le attribuzioni
conferitegli dalla presente legge o da altre norme.
2. Il presidente convoca il consiglio ogni volta che lo ritiene
opportuno e quando ne è fatta motivata richiesta scritta da almeno
cinque membri.
Art. 26 - Attribuzioni del consiglio dell'ordine nazionale
1. Il consiglio dell'ordine nazionale, oltre quelle demandategli da
altre norme, esercita le seguenti attribuzioni:
a) esprime, quando è richiesto dal Ministro per la grazia e giustizia,
il proprio parere sui progetti di legge e di regolamento che interessano
la professione;
b) coordina e promuove le attività dei consigli degli ordini intese al
perfezionamento tecnico e culturale degli iscritti;
c) esprime il parere sulla costituzione di nuovi ordini;
d) esprime il parere sulla fusione degli ordini;
e) esprime il parere sullo scioglimento dei consigli degli ordini e la
relativa nomina di commissari straordinari;
f) designa i propri rappresentanti chiamati a far parte di commissioni
od organizzazioni di carattere nazionale od internazionale;
g) determina, nei limiti necessari a coprire le spese per il proprio
funzionamento, la misura del contributo annuo da corrispondersi da parte
degli iscritti agli albi;
h) decide, in via amministrativa, sui ricorsi avverso le deliberazioni
dei consigli degli ordini in materia d'iscrizione, cancellazione o
reiscrizione nell'albo, sui ricorsi in materia disciplinare e su quelli
relativi alle elezioni dei consigli stessi.
Art. 27 - Elezione del consiglio dell'ordine nazionale
1. Per la designazione dei membri del consiglio dell'ordine nazionale,
il consiglio di ogni ordine provinciale elegge un candidato che può
essere anche scelto fra gli iscritti di altri ordini provinciali della
categoria. La elezione è adottata a maggioranza assoluta dei voti dei
presenti; in caso di parità di voti è preferito il più anziano per
iscrizione e, tra coloro che abbiano uguale anzianità di iscrizione, il
più anziano per età.
2. La designazione ha luogo entro i trenta giorni antecedenti la data di
scadenza del consiglio in carica.
3. A ciascun ordine spetta un voto sino a cento iscritti; da centouno a
cinquecento iscritti, un voto più un voto ogni duecento iscritti o
frazione di duecento oltre i primi cento; da cinquecentouno iscritti in
poi, tre voti più un voto ogni trecento iscritti o frazione di trecento
oltre i primi cinquecento.
4. In caso di parità di voti si applica la disposizione di cui al primo
comma.
5. Ogni ordine comunica il risultato della votazione ad una commissione
nominata dal Ministro per la grazia e giustizia e composta di cinque
professionisti che, verificati il rispetto dei termini e la regolarità
delle operazioni elettorali, accerta il risultato complessivo della
votazione e ne ordina la pubblicazione nel Bollettino del Ministero.
Art. 28 - Incompatibilità
1. La carica di membro del consiglio dell'ordine nazionale è
incompatibile con quella di membro del consiglio di un ordine.
2. In mancanza di opzione, entro venti giorni dalla comunicazione, si
presume la rinuncia alla carica di componente del consiglio dell'ordine.
3. In sostituzione dei componenti venuti a mancare per qualsiasi causa,
sono chiamati dal consiglio nazionale i candidati compresi nella
graduatoria che, dopo quelli eletti, hanno ottenuto il maggior numero di
voti. In difetto, si procede ad elezioni suppletive presso i consigli
dell'ordine che avevano votato per il componente da sostituire.
Art. 29 - Comunicazione delle decisioni
1. Le decisioni del consiglio nazionale sono, a cura del segretario,
comunicate entro trenta giorni agli interessati, al consiglio
dell'ordine che ha emesso il provvedimento, al procuratore della
Repubblica presso il tribunale nella cui circoscrizione ha sede detto
consiglio nonché al Ministero di grazia e giustizia.
TITOLO IV - ISCRIZIONE NELL'ALBO, TRASFERIMENTO, CANCELLAZIONE
Art. 30 - Contenuti dell'Albo e suoi effetti
1. L'albo dei dottori agronomi e forestali è distinto in più sezioni
riguardanti i diversi diplomi di laurea. Esso contiene il cognome, il
nome, la data e il luogo di nascita, la residenza e l'indirizzo degli
iscritti, nonché la data di iscrizione e il titolo in base al quale
questa è avvenuta, oltre alla annotazione a margine dello stato
giuridico degli iscritti che siano dipendenti pubblici. Esso viene
compilato secondo l'ordine di anzianità di iscrizione e porta un indice
alfabetico che ripete il numero di iscrizione.
2. L'anzianità è determinata dalla data di iscrizione nell'albo.
Art. 31 - Requisiti per l'iscrizione nell'albo
1. Per essere iscritti nell'albo è necessario:
- essere cittadino italiano o cittadino di uno Stato con il quale esista
trattamento di reciprocità;
- godere dei diritti civili;
- essere di specchiata condotta morale;
- avere conseguito l'abilitazione all'esercizio della professione di
dottore agronomo o di dottore forestale;
- avere la residenza nella circoscrizione dell'ordine nel cui albo si
chiede di essere iscritti;
- precisare il proprio stato giuridico professionale.
2. Non possono ottenere l'iscrizione coloro che hanno riportato condanne
che, a norma del presente ordinamento, comportino la radiazione
dall'albo.
Art. 32 - Iscrizione - Rigetto della domanda
1. Il consiglio dell'ordine delibera nel termine di tre mesi dalla
presentazione della domanda di iscrizione: la deliberazione, adottata su
relazione di un membro del consiglio dell'ordine, è motivata.
2. Qualora il consiglio dell'ordine non abbia provveduto entro il
termine stabilito dal primo comma, l'interessato può, entro i trenta
giorni successivi, proporre ricorso, a norma dell'articolo 26, al
consiglio nazionale che, richiamati gli atti, decide sulla domanda di
iscrizione.
3. Il rigetto della domanda per motivi di incompatibilità o di condotta
può essere pronunciato solo dopo che l'interessato è stato invitato a
comparire davanti al consiglio.
Art. 33 - Divieto di iscrizione in più albi - Variazioni dello stato
giuridico-professionale - Trasferimenti
1. Non è consentita l'iscrizione in più albi provinciali dei dottori
agronomi e forestali.
2. Nel caso di variazione dello stato giuridico-professionale e nel caso
di trasferimento per cambio di residenza l'iscritto è tenuto a darne
comunicazione, a mezzo di lettera raccomandata al consiglio dell'ordine
entro sessanta giorni.
3. Gli iscritti all'albo che si trasferiscono all'estero potranno
conservare l'iscrizione nell'albo dell'ordine nel quale figuravano
iscritti prima dell'espatrio.
4. Non è ammesso il trasferimento della iscrizione quando il richiedente
è sottoposto a procedimento penale o disciplinare, ovvero è sospeso
dall'albo.
Art. 34 - Cancellazione - Sospensione per morosità
1. Il consiglio dell'ordine dispone la cancellazione dell'iscritto
d'ufficio o su richiesta del procuratore della Repubblica presso il
tribunale, quando sia venuto meno uno dei requisiti di cui alle lettere
a), b), c), d) ed e) del primo comma dell'articolo 31.
2. L'iscritto che per oltre dodici mesi non adempia al pagamento dei
contributi dovuti può, a norma dell'articolo 13, lettera m), essere
sospeso.
3. La sospensione per morosità non è soggetta a limiti di durata ed è
revocata con provvedimento del consiglio dell'ordine quando l'iscritto
dimostra di avere corrisposto integralmente i contributi dovuti.
4. Per il procedimento di cancellazione nonché per quello di sospensione
per morosità si osservano, in quando applicabili, le norme previste per
il procedimento disciplinare.
Art. 35 - Reiscrizione
1. Gli iscritti cancellati dall'albo possono chiedere la reiscrizione
quando sono cessate le ragioni che avevano determinata la cancellazione.
2. Il reiscritto conserva la precedente anzianità, dedotto il periodo di
interruzione.
Art. 36 - Comunicazione delle deliberazioni del consiglio
1. Le decisioni del consiglio dell'ordine in materia di iscrizione,
cancellazione o reiscrizione nell'albo sono comunicate, nel termine di
trenta giorni dalla loro deliberazione, all'interessato, al consiglio
nazionale, al procuratore della Repubblica presso il tribunale del
circondario ed al procuratore generale della Repubblica presso la corte
di appello del distretto nelle cui circoscrizioni ha sede l'ordine,
nonché al Ministero di grazia e giustizia.
TITOLO V - SANZIONI DISCIPLINARI - PROCEDIMENTO
Art. 37 - Responsabilità disciplinare
1. Agli iscritti all'albo che si rendono colpevoli di abusi o mancanze
nell'esercizio della professione o di fatti lesivi della dignità o del
decoro professionale, si applicano le sanzioni previste nel presente
titolo.
Art. 38 - Sanzioni disciplinari
1. Le sanzioni disciplinari sono:
- l'avvertimento;
- la censura;
- la sospensione dall'esercizio professionale per un periodo non
inferiore a quindici giorni e non superiore a due anni;
- la radiazione.
Art. 39 - Avvertimento
1. L'avvertimento consiste nel rilievo della trasgressione commessa dal
professionista e nel richiamo al l'osservanza dei suoi doveri; esso è
inflitto nei casi di abusi o di mancanze di lievi entità ed è comunicato
all'interessato dal presidente del consiglio dell'ordine. Il relativo
processo verbale è sottoscritto dal presidente e dal segretario.
2. Entro dieci giorni successivi alla avvenuta comunicazione
l'interessato può richiedere di essere sottoposto a procedimento
disciplinare.
Art. 40 - Censura
1. La censura consiste nel biasimo formale per la trasgressione commessa
dal professionista ed è inflitta nei casi di abusi o di mancanze di non
lieve entità che non ledono, tuttavia, il decoro o la dignità
professionale.
2. La censura è disposta con deliberazione del consiglio dell'ordine
Art. 41 - Sospensione dall'esercizio professionale
1. La sospensione dall'esercizio professionale può essere inflitta nei
casi di lesione della dignità e del decoro professionale: essa è
disposta con deliberazione del consiglio, sentito il professionista
interessato.
2. Oltre i casi di sospensione previsti nel codice penale, importano di
diritto la sospensione dall'esercizio professionale: l'interdizione dai
pubblici uffici per una durata non superiore a tre anni; il ricovero in
un manicomio giudiziario fuori dei casi previsti nell'articolo seguente;
il ricovero in una casa di cura e di custodia; l'applicazione di una
misura di sicurezza non detentiva prevista dall'articolo 215, comma
terzo, numeri 1, 2, 3 del codice penale; l'applicazione provvisoria di
una pena accessoria o di una misura di sicurezza ordinata dal giudice a
norma degli articoli 140 e 206 del codice penale.
2. Nei casi di cui al precedente comma la sospensione è immediatamente
esecutiva, nonostante ricorso, non è soggetta al limite di durata
stabilita dall'articolo 38.
3. Durante il periodo di sospensione dall'esercizio professionale
restano sospesi tutti i diritti elettorali attivi e passivi previsti
dalla presente legge.
Art. 42 - Radiazione
1. La radiazione dall'albo professionale può essere disposta quando
l'iscritto riporta, con sentenza irrevocabile, condanna alla reclusione
per un delitto non colposo, ovvero quando la sua condotta ha gravemente
compromesso la propria reputazione e la dignità professionale.
2. Importano di diritto la radiazione dall'albo:
- la condanna con sentenza irrevocabile, per uno dei reati previsti
dagli articoli 372, 373, 374, 377, 380, 381 del codice penale;
- l'interdizione dai pubblici uffici perpetua o di durata superiore ai
tre anni e la interdizione dalla professione per uguale durata;
- il ricovero in un manicomio giudiziario nei casi indicati
nell'articolo 222, comma secondo, del codice penale, o l'assegnazione ad
una colonia agricola, ad una casa di lavoro o ad una casa di cura e di
custodia.
Art. 43 - Rapporto tra procedimento disciplinare e giudizio penale
1. Gli iscritti all'albo sottoposti a procedimento penale per delitto
non colposo sono sottoposti, quando non sono stati radiati a norma
dell'articolo precedente, a procedimento disciplinare per il medesimo
fatto, sempre che non intervenga sentenza di proscioglimento perché il
fatto non sussiste o perché l'imputato non lo ha commesso.
Art. 44 - Fatti costituenti reato
1. Se nei fatti oggetto del procedimento disciplinare il consiglio
ravvisa gli elementi di un reato, trasmette gli atti al procuratore
della Repubblica presso il tribunale e sospende il procedimento.
Art. 45 - Prescrizione
1. L'infrazione disciplinare si estingue per prescrizione in cinque
anni.
2. Si osservano, in quanto applicabili, le norme di cui agli articoli
158, 159, 160 del codice penale.
Art. 46 - Competenza
1. La competenza per il giudizio disciplinare appartiene al consiglio
dell'ordine ove è iscritto l'incolpato.
2. Se l'incolpato è membro del consiglio competente a procedere
disciplinarmente a norma del comma precedente, la competenza spetta al
consiglio dell'ordine del capoluogo del distretto della corte d'appello.
3. Se l'incolpato è membro del consiglio dell'ordine del capoluogo del
distretto della corte di appello, la competenza per il giudizio
disciplinare spetta al consiglio dell'ordine designato dal consiglio
nazionale.
Art. 47 - Apertura del procedimento disciplinare
1. Le sanzioni disciplinari di cui agli articoli 40, 41 e 42, non
possono essere applicate se non a seguito di procedimento disciplinare.
2. Il consiglio dell'ordine inizia il procedimento disciplinare
d'ufficio o su richiesta del procuratore della Repubblica presso il
tribunale o, nel caso di cui all'articolo 39, secondo comma, su
richiesta dell'interessato.
3. Nessuna sanzione disciplinare, la cui applicazione sia facoltativa,
può essere inflitta senza che l'interessato sia stato invitato a
comparire dinanzi al consiglio.
4. Nei casi di sospensione o di radiazione di diritto l'audizione
dell'interessato è facoltativa.
Art. 48 - Svolgimento del procedimento disciplinare
1. Il presidente nomina, tra i membri del consiglio, un relatore il
quale, nel giorno fissato per il procedimento, espone al consiglio i
fatti per cui si procede.
2. Il consiglio, udito l'interessato ed esaminati le eventuali memorie e
documenti, delibera a maggioranza dei presenti; in caso di parità di
voti prevale la decisione più favorevole all'incolpato.
3. Se l'interessato non si presenta o non fa pervenire alcuna memoria
difensiva né dimostra un legittimo impedimento, si procede in sua
assenza.
4. La deliberazione deve contenere l'indicazione dei fatti, i motivi
della decisione e la decisione del consiglio.
5. Il proscioglimento è pronunciato con la formula: «non essere luogo a
provvedimento disciplinare».
Art. 49 - Notificazione delle decisioni
1. Le decisioni del consiglio in materia disciplinare sono notificate,
entro trenta giorni, all'interessato, al consiglio nazionale, al
procuratore della Repubblica presso il tribunale, al procuratore
generale presso la corte di appello del distretto ove ha sede il
consiglio, nonché al Ministero di grazia e giustizia.
Art. 50 - Astensione e ricusazione dei membri del consiglio dell'ordine
1. L'astensione e la ricusazione dei membri del consiglio dell'ordine
sono regolate dagli articoli 51 e 52 del codice di procedura civile, in
quanto applicabili.
2. Sull'astensione, quando è necessaria l'autorizzazione, e sulla
ricusazione decide lo stesso consiglio.
3. Se, a seguito di astensioni o ricusazioni viene a mancare la
maggioranza dei membri, il presidente del consiglio da notizia al
consiglio nazionale, che designa altro ordine al cui consiglio vanno
rimessi gli atti.
4. Il consiglio competente a termini del comma precedente, se autorizza
l'astensione o riconosce legittima la ricusazione, si sostituisce al
consiglio dell'ordine cui appartengono i membri che hanno chiesto di
astenersi o che sono stati ricusati; altrimenti restituisce gli atti per
la prosecuzione del procedimento.
Art. 51 - Astensione e ricusazione dei membri del consiglio dell'ordine
nazionale
1. L'astensione e la ricusazione dei membri del consiglio dell'ordine
nazionale sono regolate dagli articoli 51 e 52 del codice di procedura
civile, in quanto applicabili.
2. Sulla astensione, quando è necessaria l'autorizzazione, e sulla
ricusazione decide lo stesso consiglio nazionale.
3. Se a seguito di astensioni o ricusazioni viene a mancare la
maggioranza dei membri, il presidente del consiglio dell'ordine
nazionale chiama ad integrare il consiglio stesso un numero
corrispondente di membri del consiglio dell'ordine di Roma, seguendo
l'ordine di anzianità di iscrizione nell'albo.
Art. 52 - Esecuzione provvisoria della radiazione o della sospensione
1. Il consiglio dell'ordine, nell'applicare le sanzioni disciplinari
della radiazione o della sospensione, può ordinare provvisoriamente
l'immediata esecuzione nonostante ricorso.
Art. 53 - Reiscrizione dei radiati
1. Gli iscritti radiati dall'albo possono essere reiscritti purché siano
trascorsi almeno tre anni dal provvedimento di radiazione e, ove questo
sia stato adottato a seguito di condanna penale, sia intervenuta
riabilitazione. In ogni caso deve risultare che il radiato ha tenuto,
dopo il provvedimento, irreprensibile condotta.
2. Alla reiscrizione del radiato si applicano le disposizioni di cui
agli articoli 35, primo comma, e 36.
3. Il radiato reiscritto nell'albo acquista l'anzianità dalla data della
reiscrizione.
TITOLO VI - IMPUGNAZIONI
Art. 54 - Ricorsi avverso le decisioni del consiglio dell'ordine e
ricorsi in materia elettorale e disciplinare
1. Le decisioni del consiglio dell'ordine in materia di iscrizione,
cancellazione e reiscrizione nell'albo, nonché in materia disciplinare,
sono impugnabili dagli interessati e dal procuratore della Repubblica
presso il tribunale nella cui circoscrizione ha sede l'ordine, con
ricorso al consiglio dell'ordine nazionale, nel termine perentorio di
trenta giorni dalla loro comunicazione o notificazione.
2. Il ricorso al consiglio dell'ordine nazionale è presentato o
notificato al consiglio dell'ordine che ha emesso la deliberazione
impugnata.
3. In materia di eleggibilità o di regolarità delle operazioni
elettorali ogni iscritto all'albo e il procuratore della Repubblica
competente a norma del primo comma possono proporre ricorso al consiglio
dell'ordine nazionale. Il ricorso va inoltrato direttamente al consiglio
dell'ordine nazionale entro il termine perentorio di trenta giorni dalla
proclamazione degli eletti e notificato al consiglio dell'ordine
provinciale e all'interessato.
4. Salvo che in materia elettorale, e nei casi di cui all'articolo 52,
il ricorso al consiglio dell'ordine nazionale ha effetto sospensivo.
Art. 55 - Poteri del consiglio dell'ordine nazionale
1. Il consiglio dell'ordine nazionale ha facoltà di sospendere
l'efficacia del provvedimento impugnato, annullarlo in tutto o in parte,
modificarlo, riesaminare i fatti ed anche infliggere una sanzione
disciplinare più grave.
2. In materia elettorale il consiglio dell'ordine nazionale può
annullare in tutto o in parte le elezioni, ordinando la rinnovazione
delle operazioni che ritiene necessarie.
Art. 56 - Irricevibilità del ricorso
1. É irricevibile il ricorso presentato dopo il termine di trenta giorni
dalla notificazione della deliberazione impugnata.
2. Se il ricorso non è corredato dalla ricevuta del versamento della
tassa prevista dall'articolo 1 del decreto legislativo del Capo
provvisorio dello Stato 13 settembre 1946, n. 261, e successive
modificazioni, viene assegnato al ricorrente un termine perentorio per
presentarla.
3. In caso di mancata presentazione della ricevuta nel termine assegnato
il ricorso è dichiarato irricevibile.
Art. 57 - Decisione del ricorso
1. La decisione contiene il cognome e il nome del ricorrente, l'oggetto
dell'impugnazione, i motivi sui quali si fonda, il dispositivo,
l'indicazione del giorno, mese ed anno in cui è pronunciata, la
sottoscrizione del presidente e del segretario.
2. Le decisioni sono prese a maggioranza assoluta. In caso di parità di
voti prevale quello del presidente o di chi ne fa le veci, salvo che in
materia disciplinare, nella quale si applica il disposto dell'art. 48,
secondo comma.
3. La decisione è depositata in originale presso la segreteria del
consiglio dell'ordine nazionale ed in copia presso la segreteria
dell'ordine di appartenenza; è notificata, nel termine di trenta giorni
dal deposito, al ricorrente nel domicilio eletto o, in mancanza, presso
il domicilio risultante dall'albo ed al procuratore della Repubblica
presso il tribunale del circondario ove ha sede l'ordine di appartenenza
dell'interessato.
Art. 58 - Ricorso contro le decisioni del consiglio dell'ordine
nazionale
1. Le decisioni del consiglio dell'ordine nazionale pronunciate sui
ricorsi in materia di iscrizione, cancellazione o reiscrizione
nell'albo, nonché in materia disciplinare o elettorale, possono essere
impugnate, nel termine perentorio di trenta giorni dalla notificazione,
dall'interessato o dal procuratore della Repubblica competente per
territorio, davanti al tribunale nella cui circoscrizione ha sede
l'ordine che ha emesso la decisione o presso il quale si è svolta
l'elezione contestata.
2. La sentenza del tribunale può essere impugnata davanti alla corte di
appello, nel termine di trenta giorni dalla notifica, dall'interessato,
dal procuratore della Repubblica e dal procuratore generale competenti
per territorio.
3. Sia presso il tribunale che presso la corte di appello il collegio
giudicante è integrato da un dottore agronomo e da un dottore forestale.
4. Per ciascun tribunale, nella cui circoscrizione ha sede un ordine, e
per ciascuna corte di appello, ogni triennio sono nominati dal consiglio
superiore della magistratura o, per sua delega, dal presidente della
corte d'appello del distretto, quattro dottori agronomi e quattro
dottori forestali, due in qualità di componenti effettivi e due
supplenti, scelti tra gli iscritti negli albi dell'ordine aventi sede
nel distretto che siano cittadini italiani, di età non inferiore ai
trenta anni e di incensurata condotta, ed abbiano un'anzianità di
iscrizione nell'albo di almeno cinque anni.
5. Il tribunale e la corte di appello provvedono in camera di consiglio,
con sentenza, sentiti il pubblico ministero e gli interessati.
6. Il ricorso per Cassazione è proponibile anche dal procuratore
generale della corte di appello nel termine di sessanta giorni dalla
pubblicazione della sentenza.
7. La sentenza può annullare, revocare o modificare la deliberazione
impugnata.
TITOLO VII - ONORARI, INDENNITÀ E SPESE
Art. 59 - Determinazione delle tariffe e dei criteri per il rimborso
delle spese
1. Le tariffe degli onorari costituenti minimi o massimi inderogabili e
le indennità ed i criteri per il rimborso delle spese spettanti per le
prestazioni professionali sono stabiliti, ogni biennio, con
deliberazione del consiglio dell'ordine nazionale, approvata dal
Ministro per la grazia e giustizia di concerto con il Ministro per
l'agricoltura e le foreste.
Art. 60 - Restituzione di atti e documenti
1. Gli iscritti all'albo non possono trattenere gli atti ed i documenti
ricevuti dal committente adducendo la mancata corresponsione degli
onorari, dei diritti e delle indennità o l'omesso rimborso delle spese
sostenute.
2. Sul reclamo del committente il presidente del consiglio dell'ordine
invita il professionista a depositare gli atti ed i documenti ricevuti,
disponendone la restituzione di ufficio all'interessato, e promuove la
deliberazione del consiglio dell'ordine che ha facoltà di sen tire le
parti e di tentare la conciliazione.
TITOLO VIII - DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI
Art. 61 - Già abilitati all'esercizio professionale
1. Hanno diritto di essere iscritti all'albo tutti coloro che hanno
conseguito il diploma di laurea in forza di disposizioni che abbiano
attribuito al titolo accademico valore abilitante all'esercizio della
professione. Analogo diritto hanno i cittadini italiani appartenenti ai
territori annessi in virtù delle leggi 26 settembre 1920, n. 1322, e 19
dicembre 1920, n. 1778, e del regio decreto-legge 22 febbraio 1924, n.
211, essendo considerato equivalente al titolo di dottore in scienze
agrarie o di dottore forestale il diploma conferito, entro il 1922,
dall'Istituto agricolo e forestale di Vienna.
Art. 62 - Abrogazione di norme anteriori in contrasto
1. Sono abrogate tutte le norme in contrasto con la nuova disciplina
della professione di dottore agronomo e di dottore forestale, compresa
l'attribuzione di competenze professionali ad altri soggetti stabilita
da leggi speciali.
Art. 63 - Regolamento di esecuzione
1. Il Governo della repubblica, nel termine di un anno dall'entrata in
vigore della presente legge provvede all'emanazione del relativo
regolamento di esecuzione.
ARTT. INTRODOTTI DALLA LEGGE 152/92
Art. 12
1. L'esame di Stato per I'abilitazione all'esercizio della professione
di dottore agronomo e dottore forestale, previsto dall'articolo 1 della
legge 8 dicembre 1956, n. 1378, è finalizzato all'accertamento della
conoscenza delle normative che regolano I'attività professionale nonché
ad una verifica delle capacità di uso del sapere tecnico professionale e
dell'attitudine all'esercizio della professione.
2. Per le finalità di cui al comma 1, il Ministro dell'università e
della ricerca scientifica e tecnologica, ai sensi dell'articolo 3 della
legge 8 dicembre 1956, n. 1378, sentito il Ministro della pubblica
istruzione, provvede, entro novanta giorni dalla data di entrata in
vigore della presente legge, ad emanare un regolamento che definisce i
contenuti specifici dell'esame e le norme concernenti lo svolgimento
delle prove.
Art. 13
1. Le commissioni giudicatrici di cui all'articolo 2 della legge 8
dicembre 1956, n. 1378, sono nominate con decreto del Ministro
dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica e sono
composte da un presidente, designato dalla federazione regionale degli
ordini dei dottori agronomi e dei dottori forestali, nonché da quattro
membri liberi professionisti designati dalla medesima federazione e da
tre membri scelti tra i professori ordinari o associati della facoltà di
agraria avente sede nella cita in cui si svolge I'esame o, in mancanza,
nella città più vicina.
2. II giudizio complessivo sul candidato deve essere espresso
collegialmente dalla commissione. In caso di parità prevale il voto del
presidente.
Art. 14
1. Con modalità definite mediante apposito regolamento, da adottarsi
nelle forme di cui all'articolo 12, comma 2, nella prima attuazione
della presente legge è tenuta una sessione speciale dell'esame di Stato
per I'abilitazione, consistente in un colloquio di idoneità, alla quale
sono ammessi i dipendenti privati ed i dipendenti pubblici che
richiedano I'iscrizione all'albo ai sensi dell'articolo 3 della legge 7
gennaio 1976, n. 3, come modificato dalla presente legge, che presentino
i seguenti requisiti: possesso del titolo di studio di cui all'articolo
1 della citata legge n. 3 del 1976, come modificato dalla presente
legge; svolgimento continuativo come dipendenti, al momento dell'entrata
in vigore della presente legge, da almeno cinque anni di una delle
attivati di cui all'articolo 2 della citata legge n. 3 del 1976, come
modificato dalla presente legge.
Art. 15
1. II Governo della Repubblica, nel termine di sei mesi dalla data di
entrata in vigore della presenta legge, provvede ad apportare le
eventuali modificazioni ed integrazioni al regolamento di esecuzione
della legge 7 gennaio 1976, n. 3, approvato con decreto del Presidente
della Repubblica 30 aprile 1981, n. 350, conseguenti alle modificazioni
ed integrazioni apportate dalla presente legge alla citata legge n. 3
del 1976.
NOTE
AVVERTENZA
II testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art.
10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione
delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con
decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al
solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge
modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore
e I'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Note all'art. 2
- II comma 5 dell'art. 1 del D.L. n. 90/1990. (Disposizioni in materia
di determinazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi, di
rimborsi dell'imposta sul valore aggiunto e di contenzioso tributario,
nonché altre disposizioni urgenti) prevede che: "Le costruzioni indicate
nella lettera a) del comma 1 dell'art. 39 del testo unico delle imposte
sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22
dicembre 1986, n. 917, nonché le altre costruzioni o porzioni di
costruzione destinate ad abitazione di persone, devono essere iscritte
al catasto edilizio urbano entro il 31 dicembre 1993. Con decreto del
Ministro delle finanze, da pubblicare entro novanta giorni dalla data di
entrata in vigore del presente decreto, saranno emanate le norme per I'attuazione
della disciplina dettata dalla lettera f) del comma 1 e per le procedure
di iscrizione al catasto".
- II testo degli articoli 17 e 18 della legge n. 64/1974 (Provvedimenti
per le costruzioni con particolari prescrizioni per le zone sismiche) è
il seguente:
"Art. 17 (Denuncia dei lavori, presentazione ed esame dei progetti).
-Nelle zone sismiche di cui all'art. 3 della presente legge, chiunque
intenda procedere a costruzioni, riparazioni e sopraelevazioni, è tenuto
a darne preavviso scritto, notificato a mezzo del messo comunale o
mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno contemporaneamente
al sindaco ed all'ufficio tecnico della regione o all'ufficio del genio
civile secondo le competenze vigenti, indicando il proprio domicilio, il
nome e la residenza del progettista, del direttore dei lavori e
dell'appaltatore.
Alla domanda deve essere unito il progetto, in doppio esemplare e
debitamente firmato da un ingegnere, architetto, geometra o perito edile
iscritto nell'albo, nei limiti delle rispettive competenze, nonché dal
direttore dei lavori.
II progetto deve essere esauriente per planimetria, piante, prospetti e
sezioni ed accompagnato da una relazione tecnica, dal fascicolo dei
calcoli delle strutture portanti, sia in fondazione che in elevazione, e
dai disegni dei particolari esecutivi delle strutture.
Al progetto deve inoltre essere allegata una relazione sulla fondazione,
nella quale dovranno illustrarsi i criteri adottati nella scelta del
tipo di fondazione, le ipotesi assunte, i calcoli svolti nei riguardi
del complesso terreno-opera di fondazione.
La relazione sulla fondazione deve essere corredata da grafici o da
documentazione, in quanto necessari.
L'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato non è tenuta
all'osservanza delle disposizioni di cui ai precedenti commi, sempreché
non trattisi di manufatto per la cui realizzazione è richiesto il
preventivo rilascio della licenza edilizia.
Art. 18 (Autorizzazione per I'inizio dei lavori).
Fermo restando I'obbligo della licenza di costruzione prevista dalla
vigente legge urbanistica, nelle località sismiche, ad eccezione di
quelle a bassa sismicità all'uopo indicate nei decreti di cui al secondo
comma del precedente art. 3, non si possono iniziare lavori senza
preventiva autorizzazione scritta dell'ufficio tecnico della regione o
dell'ufficio del genio civile secondo le competenze vigenti.
Per i manufatti da realizzarsi da parte dell'Azienda autonoma delle
ferrovie dello Stato non è richiesta I'autorizzazione di cui al
precedente comma.
L'autorizzazione viene comunicata, subito dopo il rilascio, al comune
per i provvedimenti di sua competenza.
Avverso il provvedimento relativo alla domanda di autorizzazione è
ammesso ricorso al presidente della giunta regionale o al provveditore
regionale alle opere pubbliche, che decidono con provvedimento
definitivo.
I lavori devono essere diretti da un ingegnere, architetto, geometra o
perito edile iscritto nell'albo, nei limiti delle rispettive
competenze".
Il R.D. n. 27 /1929 approva il regolamento per la professione di
geometra. Si trascrive il testo degli articoli 16 e 19 del regolamento:
"Art. 16 - L'oggetto ed i limiti dell'esercizio professionale di
geometra sono regolati come segue:
a) operazioni topografiche di rilevamento e misurazione, di
triangolazioni secondarie a lati rettilinei e di poligonazione, di
determinazione e verifica di confini, operazioni catastali ed estimi
relativi;
b) operazioni di tracciamento di strade poderali e consorziali ed
inoltre, quando abbiano tenue importanza, di strade ordinarie e di
canali di irrigazione e di scolo;
c) misura e divisione di fondi rustici;
d) misura e divisione di aree urbane e di modeste costruzioni civili;
e) stima di aree e di fondi rustici, anche ai fini di mutui fondiari e
di espropriazione, stima dei danni prodotti ai fondi rustici dalla
grandine o dagli incendi, e valutazione di danni colonici a culture
erbacee, legnose, da frutto, da foglia e da bosco. È fatta eccezione per
i casi di notevole importanza economica e per quelli che, per la
complessati di elementi di valutazione, richiedano le speciali
cognizioni scientifiche e tecniche proprie dei dottori in scienze
agrarie;
f) stima, anche ai fini di mutui fondiari e di espropriazione, di aree
urbane e di modeste costruzioni civili; stima dei danni prodotti dagli
incendi;
g) stima di scorte morte, operazioni e riconsegna dei beni rurali e
relativi bilanci e liquidazioni; stima per costruzione ed eliminazione
di servitù rurali; stima delle acque irrigue nei rapporti dei fondi
agrari serviti. È fatta eccezione per i casi di notevole importanza
economica e per quelli che, per la complessati di elementi di
valutazione, richiedano le speciali cognizioni scientifiche e tecniche
proprie dei dottori in scienze agrarie;
h) funzioni puramente contabili ed amministrative nelle piccole e medie
aziende agrarie;
i) curatele di piccole e medie aziende agrarie, in quanto non importino
durata superiore ad un anno ed una vera e propria direzione tecnica;
assistenza nei contratti agrari;
l) progetto, direzione, sorveglianza e liquidazione di costruzioni
rurali e di edifici per uso di industrie agricole, di limitata
importanza, di struttura ordinaria, comprese piccole costruzioni
accessorie, in cemento armato, che non richiedano particolari operazioni
di calcolo e per la loro destinazione non possono comunque implicare
pericolo per la incolumità delle persone; nonché di piccole opere
inerenti alle aziende agrarie, come strade vicinali senza rilevanti
opere d'arte, lavori d'irrigazione e di bonifica, provvista d'acqua per
le stesse aziende e riparto della spesa per opere consorziali relative,
esclusa, comunque, la redazione di progetti generali di bonifica
idraulica ed agraria e relativa direzione;
m) progetto, direzione e vigilanza di modeste costruzioni civili;
n) misura, contabilità e liquidazione delle costruzioni civili indicate
nella lettera m);
o) misura, contabilità e liquidazione di lavori di costruzioni rurali
sopra specificate;
p) funzioni peritali ed arbitramentali in ordine alle attribuzioni
innanzi menzionate;
q) mansioni di perito comunale per le funzioni tecniche ordinarie nei
comuni con popolazione fino a diecimila abitanti, esclusi i progetti di
opere pubbliche d'importanza o che implichino la risoluzione di
rilevanti problemi tecnici".
"Art. 19 - La divisione di fondi rustici e le attribuzioni indicate
nelle lettere b), e), g), h), i), l), o), dell'art. 16 sono comuni ai
dottori in scienze agrarie.
La funzione peritale ed arbitramentale, di cui alla lettera p) del
medesimo articolo, è comune ai dottori in scienze agrarie in quanto
riflette gli oggetti indicati nel comma precedente".
- II testo dell'art. 1 delle norme per l'esecuzione delle opere in
conglomerato cementizio semplice od armato, approvate con R.D. n.
2229/1939, è il seguente:
"Art. 1 - Ogni opera di conglomerato cementizio semplice od armato, la
cui stabilita possa comunque interessare I'incolumità delle persone,
deve essere costruita in base ad un progetto esecutivo firmato da un
ingegnere, ovvero da un architetto iscritto nell'albo, nei limiti delle
rispettive attribuzioni, ai sensi della legge 24 giugno 1923, n. 1395, e
del R.D. 23 ottobre 1925, n. 2537, sull'esercizio delle professioni di
ingegnere e di architetto e delle successive modificazioni.
Dal progetto deve risultare tutto quanto occorre per definire I'opera,
sia nei riguardi della esecuzione, sia nei riguardi della precisa
conoscenza delle condizioni di sollecitazione.
Per queste opere è prescritto I'impiego esclusivo del cemento,
rispondente ai requisiti di accettazione prescritti dalle norme per i
leganti idraulici in vigore all'inizio dei lavori".
- La legge n. 1086/1971 reca: "Norme per la disciplina delle opere di
conglomerato cementizio armato, normale e precompresso ed a struttura
metallica". Si trascrive il testo dei relativi articoli 1 e 2:
"Art. 1 (Disposizioni generali) - Sono considerate opere in conglomerato
cementizio armato normale quelle composte da un complesso di strutture
in conglomerato cementizio ed armature che assolvono ad una funzione
statica.
Sono considerate opere in conglomerato cementizio armato precompresso
quelle composte di strutture in conglomerato cementizio ed armature
nelle quali si imprime artificialmente uno stato di sollecitazione
addizionale di natura ed entità tali da assicurare permanentemente I'effetto
statico voluto.
Sono considerate opere a struttura metallica quelle nelle quali la
statica è assicurata in tutto o in parte da elementi strutturali in
acciaio o in altri metalli.
La realizzazione delle opere di cui ai commi precedenti deve avvenire in
modo tale da assicurare la perfetta stabilita e sicurezza delle
strutture e da evitare qualsiasi pericolo per la pubblica incolumità".
"Art. 2 (Progettazione, direzione ed esecuzione) - La costruzione delle
opere di cui alI'art. 1 deve avvenire in base ad un progetto esecutivo
redatto da un ingegnere o architetto geometra o perito industriale edile
iscritti nel relativo albo, nei limiti delle rispettive competenze.
L'esecuzione delle opere deve aver luogo sotto la direzione di un
ingegnere o architetto o geometra o perito industriale edile iscritto
nel relativo albo, nei limiti delle rispettive competenze.
Per le opere eseguite per conto dello Stato, non è necessaria I'iscrizione
all'albo del progettista, del direttore dei lavori e del collaudatore di
cui al successivo art. 7, se questi siano ingegneri o architetti dello
Stato".
Nota all'art. 12
- II testo degli articoli 1 e 3 della legge n. 1378/1956 (Esami di Stato
di abilitazione all'esercizio delle professioni) è il seguente:
"Art. 1 - Sono riattivati gli esami di Stato per I'abilitazione
all'esercizio delle professioni di medico-chirurgo, chimico, farmacista,
ingegnere, architetto, agronomo, veterinario, perito forestale e della
professione di dottore commercialista nonché di abilitazione nelle
discipline statistiche.
I candidati agli esami di Stato sosterranno le prove in cita sedi di
ordini o collegi professionali. Tali sedi saranno stabilite dal
regolamento di cui al successivo art. 3".
"Art. 3 - Gli esami hanno carattere specificamente professionale. I
programmi degli esami sono determinati mediante regolamento dal Ministro
per la pubblica istruzione, sentito il parere della sezione I del
Consiglio superiore e degli ordini professionali nazionali. Con lo
stesso regolamento vengono fissate anche le norme concernenti lo
svolgimento degli esami.
Nota all'art. 13
- II testo dell'art. 2 della citata legge n. 1378/1956 è il seguente:
"Art. 2 - Le commissioni giudicatrici degli esami, di cui al precedente
art. 1, sono nominate con decreto del Ministro per la pubblica
istruzione e composte di un presidente, scelto fra i professori
universitari di ruolo o fuori ruolo o in pensione, e di membri scelti da
terne designate dai competenti ordini o collegi professionali. II numero
e i titoli dei membri suddetti saranno stabiliti per ciascun tipo di
esame dal regolamento di cui al successivo art. 3".