LEGGE 28 dicembre 1977 n. 971 Equipollenza della
laurea in scienze della produzione animale con la laurea in scienze
agrarie.
GU n. 5 del 05-01-1978
La Camera dei Deputati ed il Senato della Repubblica
Hanno approvato;
Il Presidente della Repubblica
Promulga
La seguente legge:
Articolo unico
La laurea in scienze della produzione animale conferita dalle universitą
statali e da quelle nonstatali riconosciute per rilasciare titoli aventi
valore legale, e dichiarata equipollente alla laurea in scienze agrarie
ai fini dell'ammissione ai Pubblici impieghi ed all'esame di stato per
l'abilitazione all'esercizio della professione di dottore agronomo e per
l'iscrizione,in apposita sezione,nel relativo albo professionale.
La presente legge,munita del sigillo dello stato,sarą inserita nella
raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della repubblica italiana č
fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come
legge dello stato.