Tariffe giudiziarie
Circolare CONAF
8/8/02
GAZZETTA UFFICIALE SERIE GENERALE N. 182 DEL 05/08/2002
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
D.M. 30 maggio 2002
Adeguato dei compensi spettanti ai periti, consulenti tecnici,
interpreti e traduttori per le operazioni eseguite su disposizione dell'
autorità giudiziaria in materiale civile e penale.
IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
Visto l'art. 10 della legge 8 Luglio 1980, n. 319, in base al quale ogni
triennio può essere adeguata la misura degli onorari fissi, variabili o
a vacazioni, accertata dall' ISTAT dell' indice dei prezzi al consumo
per le famiglie di operai e impiegati verificatesi nel triennio
precedente;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 Luglio 1988, n. 352,
con il quale è stata adeguata la misura dei predetti onorari in
relazione alla variazione accertata dall' ISTAT, dell' indice dei prezzi
al consumo per le famiglie di operai e impiegati verificatesi dal
dicembre 1984 al dicembre 1987;
Visto il decreto ministeriale 5 Dicembre 1997, con il quale è stata
adeguata la misura degli onorari a variazioni, accertata dall' ISTAT,
dell' indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati
verificatesi da agosto 1988 ad agosto 1994.
Rilevato che non si è proceduto all' adeguamento degli onorari fissi e
variabili al termine del triennio agosto 1988 - agosto 1991, né in
quelli successivi, così come non si è proceduto all' adeguamento degli
onorari commisurati al tempo al tempo del triennio agosto 1994 - agosto
1997, né in quello successivo ;
Considerato che la misura degli onorari predetti non appare più
adeguata;
Ritenuta per tanto l' opportunità di procedere all' adeguamento degli
onorari sopra indicata rispettivamente per il periodo agosto 1988 -
agosto 1999 e agosto 1994 - agosto 1999;
Rilevato che l' ISTAT, con nota del 23 maggio 2001, ha comunicato che
l'aumento dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati,
per il periodo agosto 1988 - agosto 1999 è pari a 57,9% e per il periodo
agosto 1994 - agosto 1999 è pari a 14,9%;
Ritenuto che nelle sopraindicate rispettive misure debba essere
effettuato l' adeguamento, per il quale, ai sensi dell' art. 2 della
legge 12 Gennaio 1991, n. 13, si può provvedere con decreto
ministeriale;
Decreta
1. Gli onorari di cui all' art. 4 della legge 8 Luglio 1980, n. 319,
sono rideterminati nelle misura di € 14,68 per
la prima vacazione e di € 8,15 per ciascuna delle vacazioni successive.
2. Gli importi indicati nelle tabelle approvate con il decreto del
Presidente della Repubblica 14 Novembre 1983, n. 820, sono rideterminati
come da tabelle allegate al presente decreto*.
3. Il presente decreto entra in vigore il quindicesimo giorno successivo
a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica Italiana.
All' onere derivante dall' attuazione del presente decreto si fa fronte
con gli stanziamenti del capitolo 1360, nell' ambito dell' unità
previsionale di base 2.1.2.1., spese di giustizia, del centro di
responsabilità "Affari di giustizia", dello stato di previsione della
spesa del Ministero della Giustizia per l'anno finanziario 2002 e dei
corrispondenti capitoli per gli anni successivi.
Il presente decreto sarà inviato al controllo secondo la normativa
vigente.
Roma, 30 Maggio 2002
Il Ministro della giustizia
Castelli
Il Ministro dell'economia e delle finanze
Tremonti
*Il presente decreto con le tabelle allegate è disponibile su:
www.agronomi.it/leggi/dm30maggio2002.htm