Tariffe giudiziarie
Norme Generali
ART. 1 – Premesse
a) Il presente tariffario ha carattere nazionale.
Esso stabilisce gli onorari e il rimborso spese per le prestazioni del
professionista iscritto negli Albi professionali ed è valido nei
confronti del committente privato e pubblico, sempre che quest’ultimo
non abbia tariffe proprie;
b) I compensi e gli onorari stabiliti dalle tariffe professionali
costituiscono minimi inderogabili (art. 59 della Legge 7 gennaio 1976 n.
3)
c) I Consigli del Ordini provinciali sono gli organi competenti e
qualificati ad esprimere giudizi sulla applicazione ed interpretazione
del presente tariffario;
d) gli onorari approvati dal presente tariffario valgono anche la
liquidazione delle competenze riguardanti incarichi affidati in
precedenza e non ancora ultimati.
ART. 2 - Vari tipi di incarico
Gli incarichi professionali possono essere:
a) Individuali - se conferiti ad un solo professionista che esegue le
prestazioni con responsabilità proprio verso il committente e,
ricorrendone gli estremi di legge, verso terzi;
b) Coordinati - se conferiti a più professionisti della stessa categoria
o di categorie diverse, uno dei quali viene scelto dal committente, con
funzione di coordinatore.
c) Collegiali - se pure conferiti singolarmente a professionisti debbono
essere svolti collegialmente;
d) Di rappresentanza - qualora il professionista sia chiamato a
rappresentare il privato o l’Ente pubblico in Commissioni di Studio.
I compensi relativi agli incarichi di cui alle lettere b) - c), sono
determinati in base a quanto stabilito nell’art. 10.
ART. 3 - Competenze e onorari
L’importo delle competenze dovute al professionista si ottiene dal
cumulo degli onorari, dei compensi accessori, delle spese da rimborsare
e delle eventuali maggiorazioni.
Gli onorari vengono distinti secondo le modalità inerenti alle loro
determinazioni, e precisamente:
a) onorari valutati in relazione al tempo impiegato: I categoria;
b) onorari valutati secondo l’estensione, la misura, la quantità: II
categoria;
c) onorari valutati secondo percentuale dei valori e dei costi: III
categoria;
d) onorari valutati a discrezione: IV categoria.
Se una prestazione viene compensata secondo la tariffa in misura
inferiore a quella risultante dal calcolo a vacazione, essa può essere
compensata a vacazione anzichè a percentuale, a misura o a quantità.
ART. 4 - Collaboratori ed ausiliari
1) Il professionista per la migliore esecuzione dei lavori affidatigli,
può avvalersi di collaboratori, fermo il disposto dell’art. 2232 C.C.
2) La responsabilità dei lavori eseguiti resta comunque del
professionista.
3) Il compenso per le prestazioni dei collaboratori è a carico del
professionista se l’incarico viene compensato a percentuale, a misura, a
quantità o a discrezione. Gli onorari integrativi di vacazione spettanti
al collaboratore, di cui al successivo art. 29, sono invece a carico del
committente.
4) il compenso dei collaboratori per le prestazioni a tempo è
interamente a carico del committente.
5) Le spese sostenute dai collaboratori e dagli ausiliari sono sempre a
carico del committente.
ART. 5- Incarico con carattere d’urgenza
Le prestazioni che, per la natura dell’incarico o per espressa
pattuizione, hanno carattere d’urgenza sono compensate con maggiorazioni
fino al 20% delle competenze complessivamente dovute, semprechè
l’incarico sia stato espletato entro i termini originariamente stabiliti
o in quelli per i quali il committente, su tempestiva richiesta del
professionista, abbia concesso regolare proroga.
ART. 6 – Diritti Fissi
Il professionista oltre agli onorari, è dovuto il rimborso del costo
delle copie di relazioni tecniche, di progetti, di preventivi, di
collaudi; etc., forniti dal cliente oltre la prima copia come previsto
dall’ art. 12. Se la richiesta delle copie avviene dopo tre anni dalla
consegna dell’ elaborato originale, spetta il rimborso del costo delle
copie aumentato del 20%.
ART. 7 - Rimborso spese
E’ sempre dovuto al professionista il rimborso delle seguenti spese:
a) vitto e alloggio fuori residenza, con rimborso della spesa sostenuta
nel limite massimo della tariffa d’albero di 1° categoria, con l’aumento
del 10% per spese accessorie;
b) spese di bollo, di registro e quanto altro sia richiesto dalle leggi
finanziarie;
c) spese per consulti tecnici, per operazioni non di sua competenza, per
consulenze legali e quanto altro necessario per l’espletamento
dell’incarico ricevuto, previo accordo con il committente;
d) spese postali, telefoniche, telegrafiche;
e) spese di viaggio su nave, aereo, ferrovia in I classe comprensive dei
supplementi vari e vagone letto;
f) spese di trasporto per percorrenza su strada, tanto con mezzi
noleggiati, che debbono essere integralmente rimborsate secondo le
ordinarie tariffe chilometriche oppure con fatture del mezzo noleggiato;
g) eventuali contributi previdenziali indiretti previsti dalle leggi;
h) spese per canneggiatori, indicatori, manovali necessari alla
esecuzione del lavoro in luogo.
ART. 8 - Conglobamento dei compensi accessori e rimborsi spese
Gli onorari a percentuale comprendono tutto quanto è dovuto al
professionista per l’espletamento dell’incarico conferitogli, salvo i
rimborsi previsti dall’art. 7.
Il professionista ha la facoltà di conglobare i rimborsi di cui all’art.
7 e le altre eventuali spese sostenute per l’espletamento dell’incarico,
in una cifra proporzionale agli onorari, come indicato nella tabella P.
ART. 9 - Compenso a specialisti ausiliari
Gli onorari dovuti a uno specialista al quale si è rivolto il
professionista per incarico e con il consenso del committente, sono
pagati da quest’ultimo, indipendentemente dalle competenze dovute al
professionista.
ART. 10 - Incarico a collegio di professionisti
Quando un incarico è affidato ad un collegio di professionisti, spetta a
ciascuno, oltre al rimborso delle spese sostenute in proprio, l’intero
onorario relativo al lavoro svolto.
Qualora del collegio facciano parte professionisti iscritti ad altri
Ordini professionali, a ciascuno di essi è dovuto il compenso
contemplato dalle rispettive tariffe.
La nomina di commissioni di studio, sia da parte di privati che di enti
pubblici, costituisce incarico professionale, il compenso per i singoli
componenti viene determinato in base alla natura ed alle rispettive
tariffe professionali.
ART. 11 - Variazione ai progetti
Le variazioni ai progetti o alle relazioni, così come le diverse
soluzioni di uno stesso progetto e relazioni, richieste dal committente,
debbono essere compensate a discrezione in aggiunta alle competenze del
progetto originale.
ART. 12 – Copia dell’ elaborato
Alla committente spetta una sola copia di tutti gli elaborati di cui si
compone l’opera commessa, con tutti i chiarimenti, dati ed atti,
compresi nei compensi esposti nella specifica. Per ogni copia in più
valgono le disposizioni contenute nell’art. 6.
ART. 13 - Lavoro in contesto o contraditorio
Quando una stima o una perizia debbano essere discusse in
contraddittorio con i tecnici dell’altra parte, spetta al professionista
un aumento degli onorari fino al 30%.
ART. 14 - Cessazione dell’incarico professionale
Quando la cessazione del rapporto avvenga per volontà del
professionista, per motivate causa di impedimento, questi ha diritto
unicamente al compenso corrispondente al lavoro svolto.
La cessazione del rapporto dovuta a morte o invalidità permanente del
professionista comporta il pagamento delle prestazioni fino alla data
della cessazione.
ART. 15 - Sospensione delle prestazioni professionali
La sospensione delle prestazioni in corso per cause non dipendenti dal
professionista, non comporta la decadenza dell’incarico. Qualora tale
sospensione si protragga per oltre 12 mesi dalla data della medesima, il
professionista ha la facoltà di avvalersi delle disposizioni inerenti
alla revoca (art. 10) rinunciando alla prosecuzione dell’incarico.
ART. 16 - Revoca dell’incarico
Quando l’incarico dato al professionista viene revocato per causa da lui
non dipendenti spetta, oltre al rimborso delle spese, il compenso
relativo al lavoro svolto con l’aumento del 25%, senza pregiudizio degli
eventuali maggiori indennizzi per danni morali e materiali.
ART. 17 - Proprietà degli elaborati
Salvi gli eventuali accordi speciali fra le parti, la proprietà dei
lavori originali, dei disegni, dei progetti e di quanto altro
rappresenta l’opera del professionista, resta sempre riservata a quest’ultimo,
indipendentemente dall’avvenuto pagamento.
La tariffa non riguarda particolari compensi per diritti di proprietà
intellettuale del professionista per brevetti o simili, che sono da
liquidarsi, caso per caso, con accordi diretti con il cliente.
ART. 18 - Uso diverso dell’opera di professionista
Il committente non può, senza il consenso del professionista, valersi
dell’opera e degli atti tecnici che la compongono, per uno scopo diverso
da quello per cui furono commessi.
Qualora un elaborato venga utilizzato anche per altri usi, oltre quelli
per cui fu commesso, o ne venga dal committente ripetuto l’uso, al
professionista spetta per ogni nuova utilizzazione, un compenso non
inferiore al 25% e non superiore al 50% delle competenze stabilite dalla
tariffa in ragione inversamente proporzionale al numero delle
utilizzazioni, oltre alle intere competenze per le nuove prestazioni da
essere dipendenti (rilievi, tracciamenti, contratti, direzione dei
lavori, liquidazioni, ecc.).
ART. 19 - Contenuto della specifica
La specifica deve contenere:
a) l’intestazione del professionista con codice fiscale, partita I.V.A.
e quanto altro richiesto dalla legge;
b) specie e data dell’incarico;
c) clausole ed accordi intercorsi tra il professionista ed il
committente;
d) la nota dei diritti fissi, delle spese sostenute per sé e per i
collaboratori e per il personale ausiliario, salvo quanto dispone il 2°
comma dell’art. 8;
e) la nota delle competenze dovute per sè e per i collaboratori;
f) gli acconti ricevuti;
g) il timbro professionale in calce.
ART. 20 –Acconti
Il professionista ha diritto di chiedere al committente, durante il
corso dei lavori, il versamento di acconti fino alla concorrenza del
cumulo delle spese presunte e del 75% degli onorari, che gli spettano
secondo la presente tariffa professionale, per la parte dei lavori fino
a quel momento eseguita.
Qualora il committente non abbia versato gli acconti dovuti, compete al
professionista sull’ammontare di questi ultimi l’interesse legale.
ART. 21 - Vigilanza e disciplina del Consiglio dell’Ordine
L’applicazione della presente tariffa e la liquidazione dell’onorario al
professionista sono soggette alla vigilanza e disciplina del Consiglio
dell’Ordine al quale il professionista è iscritto.
Qualunque contestazione sul lavoro svolto dal professionista, può essere
sottoposto al giudizio di un collegio di tre periti, due dei quali
scelti dalle parti fra i professionisti iscritti all’Albo, ed il terzo,
con funzioni di Presidente, nominato dal Consiglio dell’Ordine anche tra
non iscritti all’albo.
ART. 22 - Revisione e liquidazione delle parcelle
La revisione per la liquidazione delle specifiche può essere richiesta
al Consiglio dell’Ordine tanto dal professionista quanto dal
committente.
La domanda scritta deve essere accompagnata: dalle specifiche da
liquidare, in doppio originale, di cui una rimane agli atti
nell’archivio del Consiglio dell’Ordine; dai documenti necessari a far
valutare le prestazioni fornite dal professionista; dai chiarimenti che
possono valere a meglio determinare gli onorari e diritti accessori.
Per la liquidazione di competenze valutate a percentuale è applicata la
tariffa senza entrare nel merito dei valori di base, quando questi siano
stati già approvati dalla controparte.
Qualora lo ritenga opportuno, il Consiglio può nominare una Commissione
di tre membri scelti fra gli iscritti all’Albo, per esaminare ed
esprimere un parere sulla liquidazione della parcella.
Il parere della Commissione non è vincolante.
Il Presidente del Consiglio dell’Ordine notifica al richiedente,
specificando in calce alla parcella il risultato della revisione.
ART. 23 - Compenso per la revisione delle parcelle
Se la revisione e la liquidazione della specifica è richiesta dal
professionista, spetta all’Ordine, una percentuale del 2% sull’importo
totale della somma, risultante dalla revisione per la liquidazione,
esclusa I.V.A.
Se la revisione della specifica è richiesta dal committente o da un
terzo avente diritto la percentuale da versare all’Ordine viene
aumentata al 3%.
ART. 24 - Perizie asseverate
Le relazioni o perizie asseverate con giuramento sono compensate con
l’aumento del 10% sugli onorari spettanti al Dottore agronomo e/o
forestale,con un minimo di € 25,82.