Tariffe giudiziarie
S E C O N D A C A T E G O
R I A
ONORARI VALUTATI IN
RELAZIONE ALLA ESTENSIONE, ALLA MISURA O ALLA QUANTITA’
SEZIONE I
Lavori topografici
ART. 30 – Generalità
Sono comprese in queste sezioni tutte le prestazioni
relative:
a) Al rilevamento e alla misura di terreni, abitati,
fabbricati e altre opere;
b)Al frazionamento di terreni e fabbricati, sia che
rappresentano lavoro preliminare o ausiliario di altre prestazioni, sia che
riguardino incarico di carattere autonomo;
c) Ai tracciamenti;
d) Alle livellazioni.
ART. 31 – Rilevamenti di
terreni. Compensi in genere
Gli
onorari relativi al rilevamento, sono stabiliti dall’allegata tabella A.
In
aggiunta a tali onorari spetta l’indennità integrativa di vacazioni per tempo
necessario alle operazioni di campagna ed alle operazioni fuori sede svolte dai
collaboratori
Per
l’applicazione della citata tabella i terreni da rilevare vengono distinti nelle
seguenti classi:
-Prima classe: i terreni nudi o poco alberati, nei quali è scarsa le presenza di
fabbricati,strade, corsi d’acqua, ecc.;
-Seconda classe: terreni alberati o paludosi, oppure con una maggiore presenza
di fabbricati strade, corsi d’acqua ecc.;
-Terza classe: accidentati o scoscesi, di diffide accesso, con molti fabbricati
strade, corsi d’acqua, boscosi, vitati investiti a frutteti o fittamente
cespugliati.
Ogni classe si divide nelle seguenti sottoclassi.
a)
Pianura;
b)
Collina;
c)
Montagna.
ART. 32 – Formazione di
planimetria
Per
la redazione di planimetrie dei terreni e centri abitati partendo da rilievi
originali e per la redazione di tipi di frazionamento con l’indicazione di
strade, piazze e spazi comunque interposti e circondati da fabbricati, esclusa
però la rappresentazione interna di questi, il compenso previsto della tabella A
per i rilievi tacheometrici, viene aumentato del 50%.
Detto compenso può essere ridotto del 50% qualora per la redazione delle su
indicate planimetrie esistenti o mappe del nuovo catasto.
ART. 33 – Piani e tipi di
particellari
Se viene richiesta la
formazione di piani o di tipi particellari, frazionamenti sempre desunti da
rilievi originale, i compensi di cui alla tabella A, per i rilievi tachometrici,
possono essere aumentati fino al 100%.
Per le aree fabbricabili
ricadenti nei centri abitati, la formazione di tipi ed il computo delle
superfici vengono compensati a discrezione.
In caso di lottizzazione se
vengono richieste descrizioni particolareggiate tipi di frazionamento per atti
di trasferimento etc., l’aumento di cui al primo comma e fissato a discrezione.
L’individualizzazione di
parcelle, con l’indicazione dei confini di proprietà e del tipo di coltura,
viene compensata a parte in ragione di € 2,07 per particella.
ART. 34 – Rilievi di
strisce per tracciati stradali, canali acquedotti e simili
Anche ai rilievi e
disegni di strisce di terreno per studi e progetti di tracciati stradali,
canali, acquedotti, elettrodotti e simili, sono applicabili i compensi della
tabella A, relativi ai rilievi tacheometrici, con un aumento del 20%, computando
l’estensione della strisci rilevata in base alla lunghezza non minore di metri
30.
ART. 35 – Tracciamenti con
picchettazione
I tracciamenti con picchettazione di linee elettriche,
acquedotti, teleferiche, riferibili alla tabella A comprendono i calcoli
relativi alla compilazione del profilo longitudinale e delle planimetrie, nonché
i relativi disegni, quotati in scala.
ART. 36 – Tracciamenti di
strade, canali e simili
I
tracciamenti di strade, canali e simili in base a progetto, secondo
l’indicazione della tabella A, comprendono l’apposizione dei picchetti, la
livellazione tachometrica dell’asse, la picchettazione delle curve, la misura in
andata e ritorno, il disegno del profili longitudinale quotato in scala.
ART. 37 – Contenuto dei
rilievi e dei disegni
Il rilievo ed il disegno
di strada o canali esistenti, di cui fa menzione la tabella A, comprende il
rilievo planimetrico e altimetrico, eseguito con strumenti idonei, dal tracciato
e delle sezioni traversali, in scala.
ART. 38 – Livelazioni
Le
livellazioni, di cui alla tabella A, sono quelle sviluppate lungo tracciati
prestabili, eseguite in andata e ritorno, a titolo di controllo, con tolleranza
di errore non superiore a 2 mm. per chilometro per quelle di precisione e 3 cm.
per chilometro per quelle tecniche.
ART. 39 – Canneggiata
La
cannegiata, eseguita con triplometro, le misurazioni eseguite con nastro
metrico, controllate in andata e ritorno, sono compensate in base alla tabella
A, qualora la pendenza del terreno non superi il 40%.
Se
la pendenza supera il 40% il compenso può essere maggiorato al 100%.
ART. 40 – Rilevamento e
rappresentazione grafica di fabbricati
Il
rilevamento e la rappresentazione grafica di piante, sezioni verticali e
prospetti di fabbricati sono retribuiti in base ai metri quadrati di superficie
rilevata, e graficamente rappresentata, in base alla seguente tabella:
Scala del disegno
1/50 1/100 1/200 1/500
Piante: per mq di superficie rilevata € 0,41
0,31 0,21 0,15
Sezione verticali, per mq. di superficie
rilevata………………………………. € 0,52 0,41 0,31
0,26
Prospetti: per mq di
superficie rilevata € 0,62 0,52 0,41 0,31
Per edifici con pianta
complessa, con ambienti di varia forma e grandezza, tanto in piano che in
elevazione, i compensi di cui sopra possono essere aumentati dal 50 al 100%.
Detti compensi,
eventualmente maggiorati ai sensi del precedente comma, vengono ulteriormente
aumentati del 50%, se la rappresentazione grafica delle planimetrie deve essere
sviluppata nel modulario del Nuovo Catasto Edilizio Urbano, ove costituiscano
documenti da allegare alle dichiarazioni di nuovi fabbricati, alle denuncie
della consistenza dei mutamenti nella destinazione dei fabbricati e degli altri
immobili urbani, alle denunce di fabbricati che passano dalla categoria degli
esenti a quella dei soggetti a imposta, alle domande di voltura per passaggi che
danno luogo al frazionamento.
ART. 41- Misurazione dei terreni
La misura dei terreni, avente lo scopo di determinare la
superficie con la semplice indicazione delle linee di confine e di quelle di
delimitazione di appezzamenti, comprensiva del rilievo, della redazione del tipo
e del calcolo della superficie, va compensata in base alla tabella seguente,
fermo restando il compenso integrativo di cui all’ art. 29.
|
Estensione degli
appezzamenti |
In pianura |
In collina |
In montagna |
|
Fino a 5
ettari per ha
Per
10 “
“ “
“
50 “
“ “
“
100 “ “
“
“
150 “ “
“
“
300 “ “
“
ed oltre |
€ 30,99
€
28,41
€
7,23
€
4,65
€
3,62
€
2,58 |
€
46,48
€
30,99
€
9,30
€
6,20
€
4,65
€
3,62 |
€
56,81
€
38,73
€
10,85
€
7,23
€
5,68
€
4,65 |
I suddetti possono
essere variati:
a) Con un aumento fino
al 30% per i terreni nei quali la visuale è ostacolata dalla vegetazione e per
quelli intersecati da strade, canali, ecc.;
b) Con un aumento fino
al 50% per terreni difficilmente praticabili, perché accidentati, scoscesi,
paludosi, ecc.
Frazionamenti
ART. 42 – Frazionamenti e
Compensi
I
frazionamenti dei terreni, gli atti di variazione, gli estratti e le visure
catastali vanno compensati a vacazione, ivi compreso il tempo impiegato in
studio dal professionista e dai suoi collaboratori.
In
particolare, per i frazionamenti, l’importo risultante è maggiorato di una quota
fissa di € 5,16 per ogni particella risultante dal frazionamento e da un
compenso concordato in rapporto all’importanza e alle difficoltà di lavoro.
Rilievi di opere stradali e
idrauiliche
ART. 43 – Compensi
I rilievi inerenti ad opere stradali ed idrauliche, anche
connesse ad opere di miglioramento fondiario ed agrario, nonché la produzione
degli stessi in scala idonea sono compensati in ragione del numero delle sezioni
traversali per ciascuna delle stesse in base alla seguente tabella:
|
Pianura
Collina
Montagna |
Per meno
di 50 sezioni |
Per le prime
100 sezioni |
Per
200 sezioni |
Per 300 sezioni ed
oltre |
|
€ 5,16
€ 6,46
€ 7,75 |
€ 4,39
€ 5,42
€ 6,71 |
€ 3,62
€ 4,39
€ 5,16 |
€ 2,58
€ 3,10
€ 3,62 |