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Tariffe giudiziarie


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S E C O N D A   C A T E G O R I A

ONORARI VALUTATI IN RELAZIONE ALLA ESTENSIONE, ALLA MISURA O ALLA QUANTITA’

SEZIONE I

 Lavori topografici

 

 ART. 30 – Generalità

 

Sono comprese in queste sezioni tutte le prestazioni relative:

a) Al rilevamento e alla misura di terreni, abitati, fabbricati e altre opere;

b)Al frazionamento di terreni e fabbricati, sia che rappresentano lavoro preliminare o ausiliario di altre prestazioni, sia che riguardino incarico di carattere autonomo;

c) Ai tracciamenti;

d) Alle livellazioni.

 

ART. 31 – Rilevamenti di terreni. Compensi in genere

  

Gli onorari relativi al rilevamento, sono stabiliti dall’allegata tabella A.

In aggiunta a tali onorari spetta l’indennità integrativa di vacazioni per tempo necessario alle operazioni di campagna ed alle operazioni fuori sede svolte dai collaboratori

Per l’applicazione della citata tabella i terreni da rilevare vengono distinti nelle seguenti classi:

-Prima classe: i terreni nudi o poco alberati, nei quali è scarsa le presenza di fabbricati,strade, corsi d’acqua, ecc.;

-Seconda classe: terreni alberati o paludosi, oppure con una maggiore presenza di fabbricati strade, corsi d’acqua ecc.;

-Terza classe: accidentati o scoscesi, di diffide accesso, con molti fabbricati strade, corsi d’acqua, boscosi, vitati investiti a frutteti o fittamente cespugliati.

Ogni classe si divide nelle seguenti sottoclassi.

a) Pianura;

b) Collina;

c) Montagna.

 ART. 32 – Formazione di planimetria

Per la redazione di planimetrie dei terreni e centri abitati partendo da rilievi originali e per la redazione di tipi di frazionamento con l’indicazione di strade, piazze e spazi comunque interposti e circondati da fabbricati, esclusa però la rappresentazione interna di questi, il compenso previsto della tabella A per i rilievi tacheometrici, viene aumentato del 50%.

Detto compenso può essere ridotto del 50% qualora per la redazione delle su indicate planimetrie esistenti o mappe del nuovo catasto.

  

ART. 33 – Piani e tipi di particellari

  

Se viene richiesta la formazione di piani o di tipi particellari, frazionamenti sempre desunti da rilievi originale, i compensi di cui alla tabella A, per i rilievi tachometrici, possono essere aumentati fino al 100%.

Per le aree fabbricabili ricadenti nei centri abitati, la formazione di tipi ed il computo delle superfici vengono compensati a discrezione.

In caso di lottizzazione se vengono richieste descrizioni particolareggiate tipi di frazionamento per atti di trasferimento etc., l’aumento di cui al primo comma e fissato a discrezione.

L’individualizzazione di parcelle, con l’indicazione dei confini di proprietà e del tipo di coltura, viene compensata a parte in ragione di € 2,07 per particella.

  

ART. 34 – Rilievi di strisce per tracciati stradali, canali acquedotti e simili

  

Anche ai rilievi e disegni di strisce di terreno per studi e progetti di tracciati stradali, canali, acquedotti, elettrodotti e simili, sono applicabili i compensi della tabella A, relativi ai rilievi tacheometrici, con un aumento del 20%, computando l’estensione della strisci rilevata in base alla lunghezza non minore di metri 30.

 

 ART. 35 – Tracciamenti con picchettazione

  

I tracciamenti con picchettazione di linee elettriche, acquedotti, teleferiche, riferibili alla tabella A comprendono i calcoli relativi alla compilazione del profilo longitudinale e delle planimetrie, nonché i relativi disegni, quotati in scala.

  

ART. 36 – Tracciamenti di strade, canali e simili

 I tracciamenti di strade, canali e simili in base a progetto, secondo l’indicazione della tabella A, comprendono l’apposizione dei picchetti, la livellazione tachometrica dell’asse, la picchettazione delle curve, la misura in andata e ritorno, il disegno del profili longitudinale quotato in scala.

  

ART. 37 – Contenuto dei rilievi e dei disegni

 Il rilievo ed il disegno di strada o canali esistenti, di cui fa menzione la tabella A, comprende il rilievo planimetrico e altimetrico, eseguito con strumenti idonei, dal tracciato e delle sezioni traversali, in scala.

  

ART. 38 – Livelazioni

 Le livellazioni, di cui alla tabella A, sono quelle sviluppate lungo tracciati prestabili, eseguite in andata e ritorno, a titolo di controllo, con tolleranza di errore non superiore a 2 mm. per chilometro per quelle di precisione e 3 cm. per chilometro per quelle tecniche.

 

ART. 39 – Canneggiata

 

La cannegiata, eseguita con triplometro, le misurazioni eseguite con nastro metrico, controllate in andata e ritorno, sono compensate in base alla tabella A, qualora la pendenza del terreno non superi il 40%.

Se la pendenza supera il 40% il compenso può essere maggiorato al 100%.

  

ART. 40 – Rilevamento e rappresentazione grafica di fabbricati

 

Il rilevamento e la rappresentazione grafica di piante, sezioni verticali e prospetti di fabbricati sono retribuiti in base ai metri quadrati di superficie rilevata, e graficamente rappresentata, in base alla seguente tabella:

 

                                                                                                Scala del disegno

                                                                                          1/50   1/100  1/200   1/500

 Piante: per mq di superficie rilevata                            €        0,41   0,31    0,21     0,15

Sezione verticali, per mq. di superficie

rilevata……………………………….                                       €        0,52   0,41    0,31     0,26 

Prospetti: per mq di superficie rilevata                        €        0,62  0,52     0,41     0,31

 

Per edifici con pianta complessa, con ambienti di varia forma e grandezza, tanto in piano che in elevazione, i compensi di cui sopra possono essere aumentati dal 50 al 100%.

Detti compensi, eventualmente maggiorati ai sensi del precedente comma, vengono ulteriormente aumentati del 50%, se la rappresentazione grafica delle planimetrie deve essere sviluppata nel modulario del Nuovo Catasto Edilizio Urbano, ove costituiscano documenti da allegare alle dichiarazioni di nuovi fabbricati, alle denuncie della consistenza dei mutamenti nella destinazione dei fabbricati e degli altri immobili urbani, alle denunce di fabbricati che passano dalla categoria degli esenti a quella dei soggetti a imposta, alle domande di voltura per passaggi che danno luogo al frazionamento.

 

 

ART. 41- Misurazione dei terreni

 

 

La misura dei terreni, avente lo scopo di determinare la superficie con la semplice indicazione delle linee di confine e di quelle di delimitazione di appezzamenti, comprensiva del rilievo, della redazione del tipo e del calcolo della superficie, va compensata in base alla tabella seguente, fermo restando il compenso integrativo di cui all’ art. 29.

 

 

Estensione degli  appezzamenti

In pianura

In collina

In montagna

 

Fino a  5    ettari   per      ha

Per       10    “        “          “

  “         50    “        “         “

  “         100  “        “         “

  “         150  “        “         “

  “         300  “        “         “  

            ed oltre

 

€       30,99

€       28,41

€         7,23

€         4,65

€         3,62

 

€         2,58

 

€      46,48

€      30,99

€        9,30

€        6,20

€        4,65

 

€        3,62

 

€          56,81

€          38,73

€          10,85

€            7,23

€            5,68 

 

€            4,65

 

I suddetti possono essere variati:

a) Con un aumento fino al 30% per i terreni nei quali la visuale è ostacolata dalla vegetazione e per quelli intersecati da strade, canali, ecc.;

b) Con un aumento fino al 50% per terreni difficilmente praticabili, perché accidentati, scoscesi, paludosi, ecc.

  

Frazionamenti

 

 ART. 42 – Frazionamenti e Compensi

  

I frazionamenti dei terreni, gli atti di variazione, gli estratti e le visure catastali vanno compensati a vacazione, ivi compreso il tempo impiegato in studio dal professionista e dai suoi collaboratori.

In particolare, per i frazionamenti, l’importo risultante è maggiorato di una quota fissa di € 5,16 per ogni particella risultante dal frazionamento e da un compenso concordato in rapporto all’importanza e alle difficoltà di lavoro.

  

Rilievi di opere stradali e idrauiliche

  

ART. 43 – Compensi

  

I rilievi inerenti ad opere stradali ed idrauliche, anche connesse ad opere di miglioramento fondiario ed agrario, nonché la produzione degli stessi in scala idonea sono compensati in ragione del numero delle sezioni traversali per ciascuna delle stesse in base alla seguente tabella:

  

 

 

  Pianura

  Collina

  Montagna

Per meno

di 50 sezioni

Per le prime

100 sezioni

Per

200 sezioni

Per 300 sezioni ed oltre

   €      5,16

   €      6,46

   €      7,75

  €      4,39

  €      5,42

  €      6,71

  €      3,62

  €      4,39

  €      5,16

  €       2,58

  €       3,10

  €       3,62

 

 

 
 


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