Tariffe giudiziarie
SEZIONE III
Stime per espropriazione di
immobili
ART. 61 – Compensi
Nelle stime per
determinare le indennità di espropriazione occorre distinguere due casi:
I caso: espropriazione
totale del fondo;
II caso: espropriazione
parziale del fondo per la quale si rende necessaria la stima differenziata.
Nel primo caso l’onorario
si determina applicando le percentuali previste nella tabella C ai singoli
valori stimati ai fini della determinazione della indennità di esproprio; nel
secondo caso l’onorario si determina applicando le percentuali stesse al valore
del fondo prima dell’ occupazione e del valore del fondo residuo dopo
l’occupazione; in quest’ ultimo caso ridotte nella misura variabile dal 30% al
50% in funzione della maggiore o minore difficoltà di questa seconda stima.
Sono compensati a parte,
secondo le rispettive tabelle: la valutazione dei frutti pendenti, dei
soprassuoli - quando questi non siano stati compresi nel valore del fondo-quella
relativa ai mancati redditi dei terreni occupati per il periodo di occupazione
temporanea, nonché la stima degli altri eventuali risarcimenti che dovessero
essere corrisposti all’avente causa in conseguenza dell’esproprio o della
costruzione delle opere.
Sono compensate a parte
anche le prestazioni necessarie per frazionamenti, verifiche da compiere,
ricerche catastali e simili, in base alle relative tabelle.
Per i verbali di
consistenza da redigersi in contraddittorio al momento dell’ occupazione, si
applicano le tariffe di cui alla tabella B, diminuite del 50%.
L’onorario conseguente alle
suddette prestazioni, ai sensi dell’ultimo comma del precedente art. 57, deve
essere sempre calcolato sugli indennizzi riportati all’attualità.