Tariffe giudiziarie
SEZIONE IV
Stime per divisioni
patrimoniali
ART. 62 - Compensi per
divisioni e formazione di quote
Gli onorari per le stime
relative a divisioni patrimoniali, si determinano con le percentuali stabilite
per la stima delle singole parti del patrimonio, senza tenere conto delle
eventuali deduzioni o passività sul valore del patrimonio (tab. C):
Oltre agli onorari di
cui sopra al professionista spetta, per la formazione delle quote, il 30% delle
competenze suddette, riferito al valore di ogni singolo lotto nel caso che la
stima sia stata eseguita dal professionista che procede alla divisione il 50%
nel caso che la divisione sia stata eseguita da altro perito.
Gli onorari di cui sopra
valgono anche per un singolo condividente, in caso di estromissione con
assegnazione di quota.
Se le operazioni
divisionali vengono eseguite in contraddittorio, gli onorari possono essere
aumentati fino al 50%.
ART. 63 – Compensi per
operazioni di confinazione
Le
eventuali operazioni di confinazione, richieste espressamente dai committenti
durante le operazioni di divisione, sono compensate secondo la tabella A, come
previste dall’ art. 39.
ART. 64 - Esame e parere
sui progetti divisionali già eseguiti
L’esame e il parere su
di un progetto di divisione patrimoniale già redatto da altro professionista,
seguito da relazione critica, sono compensati in misura del 20% dell’onorario
relativo al valore del progetto esaminato.