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Tariffe giudiziarie


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SEZIONE IV

Stime per divisioni patrimoniali

 

 ART. 62 - Compensi per divisioni e formazione di quote

 

Gli onorari per le stime relative a divisioni patrimoniali, si determinano con le percentuali stabilite per la stima delle singole parti del patrimonio, senza tenere conto delle eventuali deduzioni o passività sul valore del patrimonio (tab. C):

   Oltre agli onorari di cui sopra al professionista spetta, per la formazione delle quote, il 30% delle competenze suddette, riferito al valore di ogni singolo lotto nel caso che la stima sia stata eseguita dal professionista che procede alla divisione il 50% nel caso che la divisione sia stata eseguita da altro perito.

   Gli onorari di cui sopra valgono anche per un singolo condividente, in caso di estromissione con assegnazione di quota.

   Se le operazioni divisionali vengono eseguite in contraddittorio, gli onorari possono essere aumentati fino al 50%.

  

ART. 63 – Compensi per operazioni di confinazione

  

Le eventuali operazioni di confinazione, richieste espressamente dai committenti durante le operazioni di divisione, sono compensate secondo la tabella A, come previste dall’ art. 39.

 

 ART. 64 - Esame e parere sui progetti divisionali già eseguiti

  

   L’esame e il parere su di un progetto di divisione patrimoniale già redatto da altro professionista, seguito da relazione critica, sono compensati in misura del 20% dell’onorario relativo al valore del progetto esaminato.

 
 


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