Tariffe giudiziarie
SEZIONE VII
Stime forestali
ART. 67 - Stime forestali e
di colture arboree da legno
Dette stime possono
riguardare:
a) valore del capitale
terra, cioè del fondo privo di soprassuolo (subito dopo il taglio) ma disposto
alla rinnovazione del bosco, dovendosi ritenere perpetuamente ripetuta in
avvenire la coltura forestale;
b) valore del bosco,
cioè del complesso risultante dal capitale terra e del soprassuolo;
c) valore del
soprassuolo.
Per dette stime spettano
al professionista gli onorari riportati nella tabella C oltre il rimborso spese
di cui all’art. 7.
ART. 68- Progetti di taglio
(o di utilizzazione forestale)
Il professionista, dopo
aver provveduto alla “martellata” delle piante da abbattere (per l’alto fusto)
ed alla scelta delle “aree di saggio” (per il ceduo), determina la massa legnosa
ritraibile, la sua ripartizione nei vari assortimenti, il prezzo di macchiatico,
il valore complessivo del lotto, il tutto accompagnato dalla relazione tecnica e
dal capitolato di taglio.
Per tali lavori
competono al professionista, oltre il rimborso di cui all’art. 7, gli onorari di
cui alla tabella D.
La valutazione dei
prodotti secondari del bosco è compensata secondo le relative tariffe (art. 47).