Tariffe giudiziarie
SEZIONE XIII
Liquidazione dei danni
ART. 76 - Contenuto e
compensi
Oltre i rilievi,
calcoli, ecc., da computare a parte, vacazioni, il compenso θ il seguente:
a)
Grandine le prestazioni del professionista per la stima e la liquidazione
dei danni causati dalla grandine vanno compensati in relazione al
capitale assicurato, riferito al valore interno e al danno liquidato, secondo la
tabella seguente
|
Danno liquidato |
% |
|
Fino a
..
2.582,28
Per
..
7.746,85
Per
..
15.493,71
Per
..
25.822,84
E oltre |
4,50
3,50
2,50
1,50 |
Per
i valori intermedi si procede per interpolazione lineare.
b)
Danneggiamenti per cause varie: gli onorari per le stime relative a
danneggiamenti (agenti atmosferici, gas tossici, prodotti antiparassitari, acque
inquinate, ceneri in generali ecc.) si determinano nelle seguenti misure sul
valore e sul danno stimato:
Fino a
. 2.582,28 il 4,00%
Per
.. 5.164,57 il 3,50%
Per
.. 12.911,42 il 3,00%
Per
..
25.822,84 il 2,00%
Per
..
51.654,70 il 1,50%
Per
..
103.291,38
Ed oltre il 1,00%
ART. 77 - Stima delle
riserve
La stima delle
concessioni di caccia e di pesca va compensata secondo quanto previsto dallart.
71.
ART. 78 - Stima delle cave
La stima delle cave e
delle attivitΰ estrattive va compensata con le percentuali previste dalla
tabella C.
Qualora la stima abbia
per oggetto la determinazione del valore del solo materiale estrattivo il
compenso di cui sopra va ridotto del 20%.