Tariffe giudiziarie
SEZIONE II
Consulenza curatela e amministrazione di aziende
agricole, forestali e agro-industriali
ART. 80 - Contenuto della
prestazione
Per consulenza ad
azienda agricola o forestale e ad azienda agro - industriale si intende il
complesso delle prestazioni a carattere continuativo, ancorché non esclusivo,
che il professionista presta per la gestione dell’impresa in un periodo non
inferiore al completamento di un ciclo produttivo, di regola l’annata agraria.
La consulenza può
intendersi esplicata nei singoli settori (tecnico, economico, amministrativo,
fiscale, contabile, procure operative, ecc.) o nella totalità degli stessi.
ART. 81 - Prestazioni
escluse
Le disposizioni di
questa sezione non sono applicabili nei confronti del professionista che
esplichi in maniera continuativa ed esclusiva la propria attività professionale
presso un’azienda agricola o similare.
ART. 82 - Consulenza per
aziende agricole
e/o forestali
Il professionista cui è
affidata la consulenza nella gestione di un’azienda agricola e/o forestale viene
compensato sulla base del valore della produzione lorda vendibile dell’azienda
stessa o del settore aziendale cui la consulenza si riferisce, in conformità
alla tabella E.
Qualora l’azienda sia
condotta in economia diretta le percentuali di cui alla tab. E vanno ridotte del
30%.
ART. 83 - Consulenza per
azienda agro-industriali
Il professionista cui è
affidata la consulenza nella gestione di aziende agro-industriali, viene
compensato sull’ammontare del valore aggiunto prodotto nell’azienda stessa o nel
settore aziendale cui la consulenza si riferisce, in conformità alla tabella F.
ART. 84 - Consulenza per
aziende miste
Qualora la consulenza di cui ai precedenti articoli sia
esercitata a favore di azienda mista, agricola ed agro - industriale, viene
adottata la tabella E se il prodotto lordo vendibile derivato dall’attività
industriale non supera il 30% del p.l.v. totale; se invece viene superata tale
percentuale viene adottata la tabella F.
ART. 85 - Consulenza per
aziende condotte con forma associativa
Qualora la consulenza di
cui ai precedenti articoli sia esercitata a favore di aziende condotte a
mezzadria, colonia parziaria o forme associative varie, gli onorari di cui sopra
sono aumentati del 30%.
Sono compensate a parte
tutte le prestazioni che implicano progetti, arbitrati, ecc. e che esulano dalla
normale attività che si richiede al professionista consulente.
ART. 86 - Consulenza per
aziende in via di trasformazione o poste in località disagiate
Al professionista che
esplichi la propria consulenza presso aziende agrarie in via di trasformazione o
di bonifica, la consulenza viene compensata a discrezione.
Qualora il
professionista esplichi la propria consulenza presso aziende poste in località
disagiate, oppure con colture e/o allevamenti intensivi, o richiedenti attività
di assistenza particolarmente impegnativa, il compenso può essere aumentato fino
ad un massimo del 50%.
ART. 87 - Curatela
aziendale
L’opera professionale
prestata dal professionista per curatela di aziende, viene compensata tenendo
conto del valore dei beni, della durata e dell’importanza dell’incarico
applicando le tariffe stabilite dalla tabella G. Per le singole prestazioni che
vengono richieste, si applicano le parzializzazioni previste per la tab. E.