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SEZIONE II

Consulenza curatela e amministrazione di aziende agricole, forestali e agro-industriali

   

ART. 80 - Contenuto della prestazione

  

   Per consulenza ad azienda agricola o forestale e ad azienda agro - industriale si intende il complesso delle prestazioni a carattere continuativo, ancorché non esclusivo, che il professionista presta per la gestione dell’impresa in un periodo non inferiore al completamento di un ciclo produttivo, di regola l’annata agraria.

   La consulenza può intendersi esplicata nei singoli settori (tecnico, economico, amministrativo, fiscale, contabile, procure operative, ecc.) o nella totalità degli stessi.

  

ART. 81 - Prestazioni escluse

  

   Le disposizioni di questa sezione non sono applicabili nei confronti del professionista che esplichi in maniera continuativa ed esclusiva la propria attività professionale presso un’azienda agricola o similare.

 

 

ART. 82 - Consulenza per aziende agricole e/o forestali

  

   Il professionista cui è affidata la consulenza nella gestione di un’azienda agricola e/o forestale viene compensato sulla base del valore della produzione lorda vendibile dell’azienda stessa o del settore  aziendale cui la consulenza si riferisce, in conformità alla tabella E.

   Qualora l’azienda sia condotta in economia diretta le percentuali di cui alla tab. E vanno ridotte del 30%.

  

ART. 83 - Consulenza per azienda agro-industriali

 

    Il professionista cui è affidata la consulenza nella gestione di aziende agro-industriali, viene compensato sull’ammontare del valore aggiunto prodotto nell’azienda stessa o nel settore aziendale cui la consulenza si riferisce, in conformità alla tabella F.

  

ART. 84 - Consulenza per aziende miste

  

   Qualora la consulenza di cui ai precedenti articoli sia esercitata a favore di azienda mista, agricola ed agro - industriale, viene adottata la tabella E se il prodotto lordo vendibile derivato dall’attività industriale non supera il 30% del p.l.v. totale; se invece viene superata tale percentuale viene adottata la tabella F.

 

 

ART. 85 - Consulenza per aziende condotte con forma associativa

    Qualora la consulenza di cui ai precedenti articoli sia esercitata a favore di aziende condotte a mezzadria, colonia parziaria o forme associative varie, gli onorari di cui sopra sono aumentati del 30%.

   Sono compensate a parte tutte le prestazioni che implicano progetti, arbitrati, ecc. e che esulano dalla normale attività che si richiede al professionista consulente.

  

ART. 86 - Consulenza per aziende in via di trasformazione o poste in località disagiate

    Al professionista che esplichi la propria consulenza presso aziende agrarie in via di trasformazione o di bonifica, la consulenza viene compensata a discrezione.

   Qualora il professionista esplichi la propria consulenza presso aziende poste in località disagiate, oppure con colture e/o allevamenti intensivi, o richiedenti attività di assistenza particolarmente impegnativa, il compenso può essere aumentato fino ad un massimo del 50%.

 

 ART. 87 - Curatela aziendale

 

   L’opera professionale prestata dal professionista per curatela di aziende, viene compensata tenendo conto del valore dei beni, della durata e dell’importanza dell’incarico applicando le tariffe stabilite dalla tabella G. Per le singole prestazioni che vengono richieste, si applicano le parzializzazioni previste per la tab. E.


 
 


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