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Tariffe giudiziarie


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SEZIONE I

Costruzioni rurali e per le industrie agrarie

 

ART. 93 - Classifica delle costruzioni

 

   Ai fini dell’applicazione della tabella di cui all’art. 96  le costruzioni rurali si suddividono nei seguenti gruppi:

a)     fabbricati e manufatti di scarsa rilevanza tecnica come tettoie, fienili, concimaie, muri di sostegno, ecc.;

b)    fabbricati di abitazione, costruzioni complesse per ricovero e allevamento animali, per industrie agricole e per la lavorazione e manipolazione dei prodotti del suolo (cantine, oleifici, caseifici, fabbriche di prodotti chimici per l’agricoltura, di conserve alimentari), fabbricati per la frigo - conservazione di prodotti agricoli e zootecnici; per la eiofilizzazione; macelli anche per i piccoli animali, lavorazione e conservazione delle carni, pesce, ecc.; costruzione di impianti di depurazione e trattamento delle biomasse, macchinari compresi;

c)     strutture metalliche o in cemento armato normale; serre, ecc.;

d)    ristrutturazione, ampliamento e sopraelevazione di fabbricati rurali e di industrie agrarie di cui alle lettere a), b), c) del presente articolo.

 

ART. 94 – Compensi

 Le competenze professionali relative alle prestazioni di cui al precedente art. 93, sono da valutarsi in base alle percentuali indicate nella tabella H (a, b, c, d).

L’importo di riferimento è il costo globale dell’opera, comprese le strutture e gli impianti.

In caso di prestazione parziale si applica la tabella H1.

Per le costruzioni in cemento armato semplice o precompresso o mettaliche che vengono eseguite da ditte o imprese, le quali compilano i progetti e i preventivi, la percentuale di cui alle lettere a), b) e c) della tabella H viene ridotta del 50%

Tale compenso comprende l’esame dei progetti, dei preventivi, dei contratti, nonché la sorveglianza della posa in opera e del collaudo.

 

ART. 95 – Direzione, misura e contabilità dei lavori

Qualora formino incarico a se stante, gli onorari relativi alle direzioni, misura e contabilità dei lavori effettuati secondo le norme del capitolato, vengono compensate in base alla tabella I sull’importo consuntivo lordo della contabilità.

Inoltre sono dovuti rimborsi di spesa di cui all’ art. 7 e i compensi accessori di cui all’art. 8.

Per le opere appaltate a corpo gli onorari di cui sopra vengono ridotti dal 30 al 50%.


 
 


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