Tariffe giudiziarie
SEZIONE I
Costruzioni rurali e per le
industrie agrarie
ART. 93 - Classifica delle
costruzioni
Ai fini
dell’applicazione della tabella di cui all’art. 96 le costruzioni rurali si
suddividono nei seguenti gruppi:
a)
fabbricati e manufatti di scarsa rilevanza tecnica come tettoie, fienili,
concimaie, muri di sostegno, ecc.;
b)
fabbricati di abitazione, costruzioni complesse per ricovero e allevamento
animali, per industrie agricole e per la lavorazione e manipolazione dei
prodotti del suolo (cantine, oleifici, caseifici, fabbriche di prodotti chimici
per l’agricoltura, di conserve alimentari), fabbricati per la frigo -
conservazione di prodotti agricoli e zootecnici; per la eiofilizzazione; macelli
anche per i piccoli animali, lavorazione e conservazione delle carni, pesce,
ecc.; costruzione di impianti di depurazione e trattamento delle biomasse,
macchinari compresi;
c)
strutture metalliche o in cemento armato normale; serre, ecc.;
d)
ristrutturazione, ampliamento e sopraelevazione di fabbricati rurali e di
industrie agrarie di cui alle lettere a), b), c) del presente articolo.
ART. 94 – Compensi
Le competenze
professionali relative alle prestazioni di cui al precedente art. 93, sono da
valutarsi in base alle percentuali indicate nella tabella H (a, b, c, d).
L’importo di riferimento è
il costo globale dell’opera, comprese le strutture e gli impianti.
In caso di prestazione
parziale si applica la tabella H1.
Per le costruzioni in
cemento armato semplice o precompresso o mettaliche che vengono eseguite da
ditte o imprese, le quali compilano i progetti e i preventivi, la percentuale di
cui alle lettere a), b) e c) della tabella H viene ridotta del 50%
Tale compenso comprende
l’esame dei progetti, dei preventivi, dei contratti, nonché la sorveglianza
della posa in opera e del collaudo.
ART. 95 – Direzione, misura e
contabilità dei lavori
Qualora formino incarico a se stante, gli onorari
relativi alle direzioni, misura e contabilità dei lavori effettuati secondo le
norme del capitolato, vengono compensate in base alla tabella I sull’importo
consuntivo lordo della contabilità.
Inoltre sono dovuti rimborsi di spesa di cui all’ art. 7
e i compensi accessori di cui all’art. 8.
Per le opere appaltate a corpo gli onorari di cui sopra
vengono ridotti dal 30 al 50%.