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Tariffe giudiziarie


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PARTE V

 SEZIONE UNICA

 Collaudi

 ART. 118 - Contenuto delle prestazioni

    Il collaudo delle opere comprende:

   a) il collaudo statico di strutture portanti nel rispetto delle leggi e regolamenti vigenti, con le prove di carico con particolare riferimento alle strutture fondamentali e al loro comportamento elastico. L’elaborato di collaudo comprende una relazione illustrativa dell’opera, i verbali di visita ed il certificato di collaudo;

   b) il collaudo tecnico-amministrativo comprende: la verifica delle misure dell’opera ed il controllo della contabilità, della qualità e dell’efficienza dei materiali posti in opera e della regolare esecuzione; la redazione dei verbali di accesso, la compilazione delle relazione di collaudo e degli eventuali certificati richiesti.

 ART. 119 – Compensi

    Gli onorari spettanti al collaudatore sono determinati in percentuale secondo la tabella O quale risulta dalla liquidazione del conto finale, al lordo dell’eventuale ribasso o aumento d’asta maggiorato dell’ammontare delle riserve avanzate dall’impresa o dal fornitore, indipendente dal loro accoglimento.

   Spetta inoltre al collaudatore il rimborso delle spese ed il compenso per il tempo impiegato nel viaggio e le spese accessorie (art. 7). Per le operazioni di collaudo particolarmente onerose o disagevoli è in facoltà del collaudatore di chiedere una maggiorazione delle percentuali della tabella O sino ad un massimo del 30%.

   Quando il collaudo di un’opera comprende varie parti, distinte per contratti e contabilità, che richiedono separati certificati di collaudo. gli onorari vengono determinati separatamente in base ai singoli importi delle parti componenti.

   Per la revisione tecnico-contabile degli atti di liquidazione finale, spetta al collaudatore un compenso integrativo del 20% degli onorari di cui alla tabella O.

   Le percentuali del collaudo statico vanno applicate al costo delle sole strutture portanti.

   Quando il collaudatore viene nominato in corso d’opera, le percentuali della tabella O possono essere aumentate fino al 25%.

 

ART. 120 - Collaudatore arbitro

    Se il collaudatore, per atto espresso, interviene anche come arbitro inappellabile ed amichevole compositore delle controversie che insorgono, in seguito al collaudo, tra l’impresario ed il committente, le suddette aliquote sono aumentate del 30%.

   La remunerazione fissata per i collaudi è calcolata sull’importo delle riserve discusse, indipendentemente dal loro accoglimento.

 

ART. 121 - Collaudi particolari

   Per i lavori eseguiti a misura, per i quali lo Stato, gli Enti locali e gli Enti pubblici prevedono particolari norme di collaudo, gli onorari sono liquidati secondo gli accordi e disciplinari previsti dai rispettivi organismi.


 
 


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