Tariffe giudiziarie
PARTE V
SEZIONE UNICA
Collaudi
ART. 118 - Contenuto delle
prestazioni
Il collaudo delle opere
comprende:
a) il collaudo statico
di strutture portanti nel rispetto delle leggi e regolamenti vigenti, con le
prove di carico con particolare riferimento alle strutture fondamentali e al
loro comportamento elastico. L’elaborato di collaudo comprende una relazione
illustrativa dell’opera, i verbali di visita ed il certificato di collaudo;
b) il collaudo
tecnico-amministrativo comprende: la verifica delle misure dell’opera ed il
controllo della contabilità, della qualità e dell’efficienza dei materiali posti
in opera e della regolare esecuzione; la redazione dei verbali di accesso, la
compilazione delle relazione di collaudo e degli eventuali certificati
richiesti.
ART. 119 – Compensi
Gli onorari spettanti al
collaudatore sono determinati in percentuale secondo la tabella O quale risulta
dalla liquidazione del conto finale, al lordo dell’eventuale ribasso o aumento
d’asta maggiorato dell’ammontare delle riserve avanzate dall’impresa o dal
fornitore, indipendente dal loro accoglimento.
Spetta inoltre al
collaudatore il rimborso delle spese ed il compenso per il tempo impiegato nel
viaggio e le spese accessorie (art. 7). Per le operazioni di collaudo
particolarmente onerose o disagevoli è in facoltà del collaudatore di chiedere
una maggiorazione delle percentuali della tabella O sino ad un massimo del 30%.
Quando il collaudo di
un’opera comprende varie parti, distinte per contratti e contabilità, che
richiedono separati certificati di collaudo. gli onorari vengono determinati
separatamente in base ai singoli importi delle parti componenti.
Per la revisione
tecnico-contabile degli atti di liquidazione finale, spetta al collaudatore un
compenso integrativo del 20% degli onorari di cui alla tabella O.
Le percentuali del
collaudo statico vanno applicate al costo delle sole strutture portanti.
Quando il collaudatore
viene nominato in corso d’opera, le percentuali della tabella O possono essere
aumentate fino al 25%.
ART. 120 - Collaudatore
arbitro
Se il collaudatore, per
atto espresso, interviene anche come arbitro inappellabile ed amichevole
compositore delle controversie che insorgono, in seguito al collaudo, tra
l’impresario ed il committente, le suddette aliquote sono aumentate del 30%.
La remunerazione fissata
per i collaudi è calcolata sull’importo delle riserve discusse,
indipendentemente dal loro accoglimento.
ART. 121 - Collaudi
particolari
Per i lavori eseguiti a
misura, per i quali lo Stato, gli Enti locali e gli Enti pubblici prevedono
particolari norme di collaudo, gli onorari sono liquidati secondo gli accordi e
disciplinari previsti dai rispettivi organismi.