Tariffe giudiziarie
Q U A R T A C A T E G O R
I A
ONORARI VALUTATI A
DISCREZIONE
ART. 122 - Contenuto delle
prestazioni
In questa categoria sono
comprese le prestazioni la cui determinazione non può farsi nè in base al tempo
impiegato,in quanto elemento secondario in relazione alla competenza del
professionista incaricato, nè in base al valore del loro oggetto, in quanto
difficilmente si può concretare in cifre.
In tali casi il compenso
al professionista deve essere determinato discrezionalmente, tenendo conto
dell’importanza dell’incarico, dello studio, del tempo occorso, del valore della
controversia e del pregio intrinseco dell’opera.
In generale a questa
categoria appartengono tutte le prestazioni di consulenza in qualsiasi materia,
le quali non siano necessariamente connesse ad una incarico della prima e della
seconda categoria ed in particolare:
a)
inchieste e ricerche agricole e/o industriali o di indole scientifico -
agraria, la statistica, le ricerche di mercato, le attività relative alla
cooperazione agricola e forestale; le valutazioni di beni ambientali e
territoriali;le analisi costi - benefici, ecc.
b) confronto tra diversi
sistemi di produzione, classificazione dei terreni;
c) tipologia forestale e
operazioni forestali non contemplate negli articoli precedenti;
d) impianti di contabilità
agraria;
e) giudizi arbitrali,
risoluzione ed intervento in controversie;
f) compilazione delle
tabelle dei valori millesimali negli edifici in condominio;
g) stipulazione di
contratti speciali trattative per forniture continuative, senza carattere di
mediazione, stipulazioni di convenzioni per servitù, diritti d’acqua,
transazione, costituzioni di società;
h) intervento a sessioni e
congressi con argomenti tecnici o misti quando non siano necessari per
l’adempimento di un incarico delle altre categorie, previsto dalla presente
tariffa;
i) giudizi di accertamento
di qualità, quantità, convenienza economica delle produzioni dell’agricoltura e
delle industrie agrarie;
l)
relazioni tecnico-economiche relative a lavori di miglioramento agrario,
trasformazioni fondiarie e bonifiche di aziende agrarie, non comprese nei piani
di studio completi di trasformazione;
m)
relazioni,
verbali, certificazioni, annotazioni probatorie autenticate, ricorsi, istanze,
reclami, pareri scritti ed orali, particolari esami di incarti;
n)
corrispondenze ordinarie e consulenze non costituenti elemento necessario
all’esecuzione di un incarico già compensato ad opera;
o)
monografie, relazioni, giudizi e consulenze in genere in materia di
riforma fondiaria ed agraria;
p)
lavori cartografici aventi attinenza sia col settore rurale che con quello
urbano;
q)
statistiche, ricerche di mercato e attività relative alle cooperazioni;
r)
piani di sviluppo agricolo aziendale e comprensionale;
s)
consulenze e pareri nel campo della ecologia, della difesa ambientale e
della natura, della difesa delle piante e dei loro prodotti;
Gli onorari, a discrezione,
devono essere preventivamente concordati per iscritto con il committente.
Riparto
dei contributi consortili
ART.
123 – Compensi
L’opera del professionista incaricato di un riparto per stabilire le quote a
carico degli immobili per i contributi di bonifica, di irrigazione, di utenze
stradali ecc., è compensata a discrezione.